La fatturazione all’ex datore dopo il rapporto a termine
Al termine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno (dal febbraio 2019 al febbraio 2020), che non è stato rinnovato, è possibile accedere al regime agevolato e fatturare anche all’ex datore di lavoro? La clausola di esclusione è rivolta ai casi in cui rapporti di lavoro si modificano impropriamente per accedere al regime agevolato, ma si può ritenere applicabile anche al caso in cui un rapporto di lavoro sia già destinato alla chiusura senza alcuna alternativa?
C.C. - MONZA E BRIANZA
Dal quesito non si desume se i redditi di lavoro dipendente percepiti nel periodo compreso tra febbraio e dicembre 2019 abbiano o meno superato la soglia di 30mila euro, prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d–ter, della legge 190/2014 (di Stabilità 2015), ai fini dell’applicabilità del regime forfettario. Nel caso in cui tale limite non sia stato superato, risulta legittima l’applicabilità del regime forfettario nel 2020. Nella diversa ipotesi in cui, nel periodo compreso tra febbraio e dicembre 2019 i redditi da lavoro dipendente abbiano superato la soglia di 30mila euro, risulta opportuno svolgere alcune considerazioni.
Se da un lato, infatti, il regime non può essere applicato da coloro che abbiano percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30mila euro, la verifica di tale soglia, secondo la previsione normativa, è irrilevante «se il rapporto di lavoro è cessato». Al riguardo, l’agenzia delle Entrate aveva precisato che rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario. Tale indicazione non appare tuttavia conforme al tenore letterale della norma (che menziona genericamente l’intervenuta cessazione del rapporto) e consente, al contribuente che ritenesse di non allinearsi alle indicazioni dell’agenzia delle Entrate, di rappresentare le proprie ragioni in sede di contenzioso.
Nel caso del lettore, risulta anche necessario esaminare la causa di esclusione prevista dalla lettera d–bis del medesimo comma 57, in base alla quale non possono avvalersi del forfait «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro». Come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 9/2019 (paragrafo 2.3.2), tale verifica di prevalenza va effettuata alla fine del periodo d’imposta. Conseguentemente, qualora al termine del 2020 risultasse che il titolare di partita Iva ha fatturato la maggior parte delle operazioni nei confronti del precedente datore di lavoro, egli dovrà uscire dal regime forfettario nel 2021.