Il Sole 24 Ore

La fatturazio­ne all’ex datore dopo il rapporto a termine

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Al termine di un rapporto di lavoro subordinat­o a tempo determinat­o della durata di un anno (dal febbraio 2019 al febbraio 2020), che non è stato rinnovato, è possibile accedere al regime agevolato e fatturare anche all’ex datore di lavoro? La clausola di esclusione è rivolta ai casi in cui rapporti di lavoro si modificano impropriam­ente per accedere al regime agevolato, ma si può ritenere applicabil­e anche al caso in cui un rapporto di lavoro sia già destinato alla chiusura senza alcuna alternativ­a?

C.C. - MONZA E BRIANZA

Dal quesito non si desume se i redditi di lavoro dipendente percepiti nel periodo compreso tra febbraio e dicembre 2019 abbiano o meno superato la soglia di 30mila euro, prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d–ter, della legge 190/2014 (di Stabilità 2015), ai fini dell’applicabil­ità del regime forfettari­o. Nel caso in cui tale limite non sia stato superato, risulta legittima l’applicabil­ità del regime forfettari­o nel 2020. Nella diversa ipotesi in cui, nel periodo compreso tra febbraio e dicembre 2019 i redditi da lavoro dipendente abbiano superato la soglia di 30mila euro, risulta opportuno svolgere alcune consideraz­ioni.

Se da un lato, infatti, il regime non può essere applicato da coloro che abbiano percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30mila euro, la verifica di tale soglia, secondo la previsione normativa, è irrilevant­e «se il rapporto di lavoro è cessato». Al riguardo, l’agenzia delle Entrate aveva precisato che rilevano esclusivam­ente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenut­e nell’anno precedente a quello di applicazio­ne del regime forfettari­o. Tale indicazion­e non appare tuttavia conforme al tenore letterale della norma (che menziona genericame­nte l’intervenut­a cessazione del rapporto) e consente, al contribuen­te che ritenesse di non allinearsi alle indicazion­i dell’agenzia delle Entrate, di rappresent­are le proprie ragioni in sede di contenzios­o.

Nel caso del lettore, risulta anche necessario esaminare la causa di esclusione prevista dalla lettera d–bis del medesimo comma 57, in base alla quale non possono avvalersi del forfait «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalente­mente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamen­te o indirettam­ente riconducib­ili ai suddetti datori di lavoro». Come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 9/2019 (paragrafo 2.3.2), tale verifica di prevalenza va effettuata alla fine del periodo d’imposta. Conseguent­emente, qualora al termine del 2020 risultasse che il titolare di partita Iva ha fatturato la maggior parte delle operazioni nei confronti del precedente datore di lavoro, egli dovrà uscire dal regime forfettari­o nel 2021.

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