Gli eredi proseguono l’attività senza dedurre le rimanenze
Gli eredi di una ditta individuale in contabilità semplificata decidono di continuare l’attività. Nella determinazione del reddito della società di fatto, possono dedurre dai ricavi il valore delle rimanenze ereditate?
V.G. - POTENZA
La risposta è negativa, in quanto l’impresa individuale in contabilità semplificata ha già dedotto il costo delle rimanenze all’atto dell’acquisto oppure nel passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata o nel 2017, quando il reddito d’impresa dei soggetti minori è passato dal criterio di competenza a quello di cassa.
In quest’ultimo caso, l’articolo 1, comma 18, della legge 232/2016 (di Bilancio 2017) ha previsto che il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni dell’articolo 66 del Tuir (Dpr 917/1986) è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.
Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori così come previsto dell’articolo 66 del Tuir (Dpr 917/1986) a un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato,
Qualora l’avvio della nuova attività professionale faccia seguito alla cessazione della precedente attività di vendita porta a porta, non sono ravvisabili condizioni ostative all’applicazione del regime forfettario.