Il Sole 24 Ore

Gli eredi proseguono l’attività senza dedurre le rimanenze

- A cura di Gianluca Dan

Gli eredi di una ditta individual­e in contabilit­à semplifica­ta decidono di continuare l’attività. Nella determinaz­ione del reddito della società di fatto, possono dedurre dai ricavi il valore delle rimanenze ereditate?

V.G. - POTENZA

La risposta è negativa, in quanto l’impresa individual­e in contabilit­à semplifica­ta ha già dedotto il costo delle rimanenze all’atto dell’acquisto oppure nel passaggio dalla contabilit­à ordinaria a quella semplifica­ta o nel 2017, quando il reddito d’impresa dei soggetti minori è passato dal criterio di competenza a quello di cassa.

In quest’ultimo caso, l’articolo 1, comma 18, della legge 232/2016 (di Bilancio 2017) ha previsto che il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizio­ni dell’articolo 66 del Tuir (Dpr 917/1986) è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Al fine di evitare salti o duplicazio­ni di imposizion­e, nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla determinaz­ione del reddito delle imprese minori così come previsto dell’articolo 66 del Tuir (Dpr 917/1986) a un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinaz­ione del reddito d’impresa adottato,

Qualora l’avvio della nuova attività profession­ale faccia seguito alla cessazione della precedente attività di vendita porta a porta, non sono ravvisabil­i condizioni ostative all’applicazio­ne del regime forfettari­o.

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