Per la non imponibilità serve la partita Iva del cessionario
Un’azienda deve vendere merci a un soggetto austriaco che non ha partita Iva né codice fiscale. Si chiede se è possibile emettere fattura elettronica senza avere questi dati identificativi e, nel caso, se si deve assoggettare la fornitura a Iva, con l’obbligo conseguente di compilare Intrastat ed esterometro. N.D. - BERGAMO
La circostanza che il cliente austriaco non comunichi il proprio numero di partita Iva non consente di applicare il regime della non imponibilità, ma determina l’obbligo, da parte del fornitore italiano, di emettere una fattura con Iva. Questa circostanza esclude che si debba predisporre il modello Intra. Quanto all’esterometro, l’obbligo sussiste, trattandosi di una vendita a un soggetto non residente in Italia. Da ultimo, per quel che attiene alla fattura elettronica, questa è facoltativa. la notifica deve avvenire nel rispetto dell’articolo 60 del Dpr 600/1973, che, a sua volta, rinvia al Codice di procedura civile.
In sostanza, la notifica:
– può essere effettuata dai messi comunali o dai messi autorizzati dall’Ufficio, o tramite posta, o ancora tramite Pec (solo per le imprese individuali o costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale Ini–Pec);
– nel caso di persone fisiche, deve avvenire nella residenza del contribuente, nel proprio ufficio o nel luogo di svolgimento dell’attività, nelle mani del medesimo o di un familiare, se convivente, o di una persona addetta alla casa o, ancora, al vicino di casa o al portiere dello stabile; – nel caso di persone giuridiche, deve avvenire nella sede legale, o, in subordine, in una sede secondaria o amministrativa, nelle mani della persona addetta alla ricezione degli atti.
In ogni caso, la notifica, sia delle comunicazioni di irregolarità sia degli altri atti impositivi, non può mai avvenire attraverso convocazione diretta del contribuente e consegna a mano.
Per quello che riguarda i termini, si rileva che, nel caso di notifica degli atti impositivi effettuata dai messi comunali o dai messi autorizzati dall’Ufficio o tramite posta, la Corte costituzionale, con sentenza 28/2004, ha enunciato il principio secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’agente notificatore; pertanto, è a tale momento che occorre riferirsi per il rispetto del termine decadenziale previsto dall’articolo 43 del Dpr 600/1973. Ne consegue che, per gli accertamenti relativi agli anni di imposta 2014, il termine di decadenza deve ritenersi rispettato ove, sebbene l’atto sia stato ricevuto dal contribuente a gennaio o febbraio 2020, il provvedimento sia stato spedito al più tardi il 31 dicembre 2019. Nel caso di spedizione via Pec, invece, ai fini del rispetto dei termini di decadenza e prescrizione, la notifica si ritiene perfezionata:
– per il notificante, comunque nel momento in cui il gestore genera la ricevuta di accettazione;
– per il notificatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nel messaggio generato dal gestore. Ne consegue che, per gli accertamenti relativi agli anni di imposta 2014 spediti a mezzo Pec, il termine deve ritenersi adempiuto ove, sebbene l’atto sia stato letto dal contribuente a gennaio o febbraio 2020, il provvedimento sia stato spedito al più tardi il 31 dicembre 2019.