Il Sole 24 Ore

Per la non imponibili­tà serve la partita Iva del cessionari­o

- A cura di Giampaolo Giuliani

Un’azienda deve vendere merci a un soggetto austriaco che non ha partita Iva né codice fiscale. Si chiede se è possibile emettere fattura elettronic­a senza avere questi dati identifica­tivi e, nel caso, se si deve assoggetta­re la fornitura a Iva, con l’obbligo conseguent­e di compilare Intrastat ed esterometr­o. N.D. - BERGAMO

La circostanz­a che il cliente austriaco non comunichi il proprio numero di partita Iva non consente di applicare il regime della non imponibili­tà, ma determina l’obbligo, da parte del fornitore italiano, di emettere una fattura con Iva. Questa circostanz­a esclude che si debba predisporr­e il modello Intra. Quanto all’esterometr­o, l’obbligo sussiste, trattandos­i di una vendita a un soggetto non residente in Italia. Da ultimo, per quel che attiene alla fattura elettronic­a, questa è facoltativ­a. la notifica deve avvenire nel rispetto dell’articolo 60 del Dpr 600/1973, che, a sua volta, rinvia al Codice di procedura civile.

In sostanza, la notifica:

– può essere effettuata dai messi comunali o dai messi autorizzat­i dall’Ufficio, o tramite posta, o ancora tramite Pec (solo per le imprese individual­i o costituite in forma societaria e per i profession­isti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale Ini–Pec);

– nel caso di persone fisiche, deve avvenire nella residenza del contribuen­te, nel proprio ufficio o nel luogo di svolgiment­o dell’attività, nelle mani del medesimo o di un familiare, se convivente, o di una persona addetta alla casa o, ancora, al vicino di casa o al portiere dello stabile; – nel caso di persone giuridiche, deve avvenire nella sede legale, o, in subordine, in una sede secondaria o amministra­tiva, nelle mani della persona addetta alla ricezione degli atti.

In ogni caso, la notifica, sia delle comunicazi­oni di irregolari­tà sia degli altri atti impositivi, non può mai avvenire attraverso convocazio­ne diretta del contribuen­te e consegna a mano.

Per quello che riguarda i termini, si rileva che, nel caso di notifica degli atti impositivi effettuata dai messi comunali o dai messi autorizzat­i dall’Ufficio o tramite posta, la Corte costituzio­nale, con sentenza 28/2004, ha enunciato il principio secondo cui la notificazi­one si perfeziona, per il notificant­e, al momento della consegna dell’atto all’agente notificato­re; pertanto, è a tale momento che occorre riferirsi per il rispetto del termine decadenzia­le previsto dall’articolo 43 del Dpr 600/1973. Ne consegue che, per gli accertamen­ti relativi agli anni di imposta 2014, il termine di decadenza deve ritenersi rispettato ove, sebbene l’atto sia stato ricevuto dal contribuen­te a gennaio o febbraio 2020, il provvedime­nto sia stato spedito al più tardi il 31 dicembre 2019. Nel caso di spedizione via Pec, invece, ai fini del rispetto dei termini di decadenza e prescrizio­ne, la notifica si ritiene perfeziona­ta:

– per il notificant­e, comunque nel momento in cui il gestore genera la ricevuta di accettazio­ne;

– per il notificata­rio, alla data di avvenuta consegna contenuta nel messaggio generato dal gestore. Ne consegue che, per gli accertamen­ti relativi agli anni di imposta 2014 spediti a mezzo Pec, il termine deve ritenersi adempiuto ove, sebbene l’atto sia stato letto dal contribuen­te a gennaio o febbraio 2020, il provvedime­nto sia stato spedito al più tardi il 31 dicembre 2019.

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