Convocazione e consegna non valgono come notifica
Per quel che riguarda i controlli sulle dichiarazioni, l’agenzia delle Entrate può inviare comunicazioni di irregolarità attraverso raccomandata con avviso di ritorno (per la quale fa fede la data di spedizione), attraverso la Pec (posta elettronica certificata) o all’intermediario tramite il canale Entratel. È possibile anche che convochi direttamente il contribuente per la consegna a mano delle comunicazioni o che le invii tramite il messo notificatore del Comune di residenza?
Per l’anno d’imposta 2014, la scadenza della notifica era fissata al 31 dicembre 2019?
G.M. - VERBANIA
Come precisato dalla stessa agenzia delle Entrate, soltanto le comunicazioni di irregolarità (più comunemente conosciute come “avvisi bonari”) emesse a seguito di controllo automatico effettuato sulla base di quanto previsto dagli articoli 36–bis del Dpr 600/1973, per le imposte sui redditi, e 54–bis del Dpr 633/1972, per l’Iva, sono inviate:
– con raccomandata con avviso di ritorno, al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso direttamente la dichiarazione;
– tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini–Pec);
– attraverso il canale Entratel, all’intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione.
Nei casi di avvisi di accertamento emessi dopo un controllo di tipo sostanziale e non automatico (per esempio, avvisi emessi a seguito di accertamento effettuato in base agli articoli 38 o 39 del Dpr 600/1973),