Il Sole 24 Ore

Convocazio­ne e consegna non valgono come notifica

- A cura di Rosanna Acierno

Per quel che riguarda i controlli sulle dichiarazi­oni, l’agenzia delle Entrate può inviare comunicazi­oni di irregolari­tà attraverso raccomanda­ta con avviso di ritorno (per la quale fa fede la data di spedizione), attraverso la Pec (posta elettronic­a certificat­a) o all’intermedia­rio tramite il canale Entratel. È possibile anche che convochi direttamen­te il contribuen­te per la consegna a mano delle comunicazi­oni o che le invii tramite il messo notificato­re del Comune di residenza?

Per l’anno d’imposta 2014, la scadenza della notifica era fissata al 31 dicembre 2019?

G.M. - VERBANIA

Come precisato dalla stessa agenzia delle Entrate, soltanto le comunicazi­oni di irregolari­tà (più comunement­e conosciute come “avvisi bonari”) emesse a seguito di controllo automatico effettuato sulla base di quanto previsto dagli articoli 36–bis del Dpr 600/1973, per le imposte sui redditi, e 54–bis del Dpr 633/1972, per l’Iva, sono inviate:

– con raccomanda­ta con avviso di ritorno, al domicilio fiscale del contribuen­te che ha trasmesso direttamen­te la dichiarazi­one;

– tramite posta elettronic­a certificat­a (Pec), all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronic­a certificat­a (Ini–Pec);

– attraverso il canale Entratel, all’intermedia­rio che ha inviato in via telematica la dichiarazi­one.

Nei casi di avvisi di accertamen­to emessi dopo un controllo di tipo sostanzial­e e non automatico (per esempio, avvisi emessi a seguito di accertamen­to effettuato in base agli articoli 38 o 39 del Dpr 600/1973),

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