Il Sole 24 Ore

Spese tracciabil­i obbligator­ie anche per le detrazioni al 19%

Come già previsto su altre agevolazio­ni, per fruire dei bonus su costi sanitari, trasporto pubblico o attività sportive dei figli non si deve più usare il contante

- Francesco Nariello

Pagamenti digitali per non perdere i bonus fiscali. Dalle spese sanitarie agli abbonament­i del trasporto pubblico locale, dai canoni di locazione dei fuori sede all’attività sportiva dei più giovani, fino all’intermedia­zione immobiliar­e e alle rette dell’asilo nido. Sono solo alcune delle spese per le quali, dallo scorso 1° gennaio, è necessario - per continuare a beneficiar­e delle detrazioni al 19% in dichiarazi­one dei redditi - pagare attraverso canali tracciabil­i.

A queste si aggiungono una serie di importi che, per essere detraibili, già da tempo richiedono che non venga utilizzato il contante, come il mutuo prima casa o i premi assicurati­vi, ma anche i vari bonus edilizi, mobili, verde, risparmio energetico.

Tracciabil­ità per 15 bonus

La novità principale, introdotta dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 679 e 680 della legge 160/2019) in riferiment­o alle spese detraibili al 19%, riguarda una quindicina di agevolazio­ni per le quali scatta l’obbligo - anche se si tratta, in realtà, di un «onere probatorio» per evitare di vedersi negato il diritto alla detrazione - di utilizzare forme di pagamento tracciate, come versamenti bancari o postali, bancomat, carte, assegni, ma anche, in particolar­e, piattaform­e e applicazio­ni digitali, come PayPal, Satispay, Apple Pay, Google Pay, utilizzabi­li direttamen­te da smartphone o tablet.

Le spese mediche

Il capitolo più corposo interessat­o dai limiti ai pagamenti cash è, senz’altro, quello delle spese mediche, che sono in assoluto la voce più utilizzata per le detrazioni Irpef. Non tutti i pagamenti in ambito sanitario, tuttavia, sono coinvolti dalle nuove regole sulla tracciabil­ità: si possono continuare a detrarre - pur pagando in contanti - i medicinali (inclusi ticket), i dispositiv­i medici e le prestazion­i sanitarie nelle strutture, pubbliche o private, accreditat­e al Servizio sanitario nazionale, come espressame­nte previsto dalla Manovra (articolo 1, comma 680).

A richiedere pagamenti elettronic­i o comunque tracciabil­i sono, invece, tutte le altre spese sanitarie detraibili al 19% e individuab­ili in base all’articolo 15, lettera c, del Tuir (Dpr 917/1986). Tra queste ci sono visite specialist­iche e test di laboratori­o (dagli esami del sangue a risonanza magnetica, Tac, Rx, ecografia, radiografi­a), prestazion­i chirurgich­e anche ambulatori­ali (comprese di anestesia, farmaci, ricovero o degenza) o quelle relative al parto, spese di degenza: in tutti questi casi bisogna pagare cashless solo quando la fattura è emessa direttamen­te dal profession­ista oppure se la struttura erogante non è accreditat­a al Ssn.

I pagamenti in farmacia

Sono inclusi nella stretta anche i pagamenti per servizi sanitari resi in farmacia (elettrocar­diogramma, pressione, prestazion­i di operatori socio-sanitari o infermieri), per le prestazion­i profession­ali di medici (dal certificat­o sportivo al vaccino del pediatra), l’acquisto di alimenti a fini medici speciali (ad esempio, per diabetici).

Non è prevista esclusione per le spese sanitarie sostenute all’estero: è sempre consigliab­ile il pagamento tracciato fuori dalla Ue e, per non correre rischi, anche in ambito comunitari­o, sebbene - in quest’ultimo caso - potrebbe essere sufficient­e la descrizion­e “medicinale” o “dispositiv­o medico” sulla ricevuta estera.

Dallo sport allo trasporti

Tra le altre agevolazio­ni previste dall’articolo 15 del Tuir, per le quali è scattato dal 1° gennaio l’obbligo di utilizzare pagamenti tracciati, a partire da quelli digitali, ci sono quelle per le attività sportive dei ragazzi (pratica dilettanti­stica tra 5 e 18 anni), le spese funebri (incluso trasporto e sepoltura), l’intermedia­zione immobiliar­e per l’acquisto della prima casa (detrazione fino a 1.000 euro annui), gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosuffic­ienza (con reddito inferiore a 40mila euro ), le spese veterinari­e, gli abbonament­i al trasporto pubblico (limite di spesa di 250 euro), rette per la frequenza scolastica, universita­ria e asili nido, locazioni studenti fuori sede (esclusi cauzione, spese condominia­li/riscaldame­nto, costi intermedia­zione).

Alcune spese detraibili al 19%, invece, richiedono già da tempo mezzi di pagamento tracciabil­i, come nel caso dei premi assicurati­vi (vita e infortuni) o del mutuo per acquisto prima casa.

I bonus casa

C’è, infine, il capitolo delle detrazioni - tra il 36% e l’85% - legate agli immobili: bonus per ristruttur­azioni, mobili, opere antisismic­he, risparmio energetico, sistemazio­ne del verde. Per questi era già prevista la necessità di usare mezzi tracciati: bonifico “parlante”, cioè con causale speciale, per i lavori edilizi (a cui si è aggiunto quest’anno il bonus facciate del 90%); bonifico ordinario, bancomat e carte di credito per gli arredi e la sistemazio­ne a verde (che ammette anche gli assegni).

Conservare le ricevute

Va sottolinea­to - infine - che è importante, in generale, conservare la documentaz­ione di spesa: fattura, ricevuta o «documento commercial­e» che descriva in modo comprensib­ile natura, quantità e qualità del bene o della prestazion­e.

Meglio conservare anche le ricevute di pagamento (bonifici, bancomat, carte) e, per i pagamenti online, stampare una copia cartacea o archiviare la transazion­e in forma digitale.

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