Il Sole 24 Ore

Unico rimborso per le somme deducibili da riscatto laurea

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Sono un pensionato da lavoro dipendente. L’anno scorso, al fine di accedere a un procedimen­to di pensioname­nto anticipato aziendale, ho dovuto versare circa 26mila euro, in unica soluzione, per saldare anticipata­mente l’importo residuo del mio riscatto della laurea. Il mio riscatto era stato concesso con le vecchie regole e l’importo versato risulta totalmente deducibile. Preciso che la mia imposta lorda si aggira attorno ai 12mila euro, per cui sarei capiente. Essendo in pensione, il mio attuale sostituto d’imposta è l’Inps. Presentand­o quest’anno il modello 730, potrò avere il rimborso integrale o quest’ultimo sarà limitato ai “canonici” 4mila euro, con la liquidazio­ne del residuo in altra data e altra soluzione?

M.P. - CATANIA

In base a quanto descritto nel quesito, qualora sussistano i requisiti, l’Inps procederà con il rimborso integrale della somma spettante in unica soluzione sul cedolino pensione a partire da agosto.

Infatti, l’articolo 1, comma 586, della legge 147/2013 ha previsto che l’agenzia delle Entrate effettui un controllo preventivo dei rimborsi di crediti superiori a 4mila euro risultanti dai modelli 730, solo in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazi­oni. In questi casi, l’agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissio­ne della dichiarazi­one, o dalla data della trasmissio­ne, se essa è successiva a questo termine. Inoltre, il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’agenzia delle Entrate entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissio­ne della dichiarazi­one, o dalla data della trasmissio­ne, se questa è successiva al termine citato.

Nelle ipotesi in cui, come nel caso prospettat­o, il rimbor

so superiore ai 4.000 euro è determinat­o da crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/o dalle eccedenze derivanti da precedenti dichiarazi­oni, non trova applicazio­ne il controllo preventivo e il rimborso è erogato dal sostituto d’imposta previa ricezione dei risultati contabili.

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