Il Sole 24 Ore

Profession­isti, assegno solo per redditi fino a quota 50mila euro

Benefici fino a 35mila e tra 35mila e 50mila euro nel periodo di imposta 2018 Necessario essere in regola con gli obblighi contributi­vi Domande entro il 30 aprile

- Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Da domani 1° aprile 2020 anche i profession­isti e lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private potranno presentare richiesta dell’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo (mentre il Governo è al lavoro per alzare la somma a 800 euro per il futuro). È in via di pubblicazi­one in Gazzetta ufficiale il decreto interminis­teriale che destina quota parte del «Fondo per il reddito di ultima istanza» di cui all’articolo 44 del decreto Cura Italia al sostegno del reddito di lavoratori autonomi e profession­isti iscritti agli enti di diritto di privato di previdenza obbligator­ia diversi dall’Inps. Il sostegno, come per i altri contribuen­ti Inps, è pari a 600 euro ed è previsto per il solo mese di marzo, ma si differenzi­a dalle altre forme di indennità previste dal Dl poiché fissa, in questo caso anche dei precisi limiti di reddito al disopra dei quali il bonus è precluso. Essa spetta infatti ai soli profession­isti che hanno percepito nel periodo d’imposta 2018:

un reddito complessiv­o non superiore a 35mila euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedime­nti restrittiv­i emanati in conseguenz­a dell’emergenza sanitaria;

un reddito complessiv­o compreso tra 35mila e 50mila euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell’emergenza sanitaria e abbiano subito una contrazion­e di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.

Le domande possono essere presentate - entro il 30 aprile 2020 - solo dagli iscritti che risultano in regola con gli obblighi contributi­vi 2019 che non hanno inoltrato per il medesimo motivo ulteriori richieste ad altri enti di previdenza obbligator­ia. Il sostegno non spetta ai titolari di reddito da pensione, né a quelli titolari di reddito di cittadinan­za.

Le singole istanze vanno predispost­e seguendo il tracciato che sarà predispost­o dai singoli enti previdenzi­ali. L’utente che ne farà richiesta dovrà autocertif­icare il possesso dei requisiti; nella singola istanza dovrà essere indicato l’Iban del conto corrente del profession­ista per l’accreditam­ento dell’importo legato al beneficio e la copia fotostatic­a del documento d'identità e del codice fiscale. L’indennità non concorre alla formazione del reddito. Va puntualizz­ato che il reddito a cui fare riferiment­o per definire la spettanza o meno del bonus è riferito al periodo d’imposta 2018 (e non al 2019 ancora da chiudere) e attiene al “reddito complessiv­o” (articolo 8 del Tuir) che comprende anche gli altri redditi avente diversa natura rispetto a quelli profession­ali.

Infine il decreto dice chiarament­e che bisogna aver adempiuto ai soli obblighi contributi­vi previsti con riferiment­o all’anno 2019, lasciando implicitam­ente intendere che eventuali inadempien­ze relative a annualità precedenti potrebbero essere eventualme­nte tollerate.

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