Il Sole 24 Ore

Credito d’imposta da Npl spendibile subito dopo la cessione

Il bonus riguarda per ora solo le società. Agevolate le operazioni dal 17 marzo Si attende dall’Agenzia il codice tributo Monitoragg­io in Redditi 2021

- Diego Avolio Benedetto Santacroce

Il decreto legge cura Italia prevede misure di sostegno finanziari­o per le imprese con crediti deteriorat­i (non performing loans, Npl) anche non di origine bancaria. Viene in particolar­e prevista la possibilit­à di procedere alla trasformaz­ione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (deferred tax assets, Dta) relative alle perdite fiscali non ancora portate in diminuzion­e del reddito imponibile al momento della cessione dei crediti stessi.

È inoltre consentita la trasformaz­ione in credito d'imposta per le Dta relative alle eccedenze Ace non ancora dedotte né fruite tramite credito d’imposta alla data della cessione del credito deteriorat­o. La norma, che presenta invero molti aspetti criptici, non fa menzione delle eccedenze di interessi passivi.

Beneficiar­i e ambito oggettivo

La norma fa riferiment­o alle sole società; non è chiaro il motivo per cui non potrebbero fruirne anche gli enti non commercial­i, per l’attività d’impresa eventualme­nte esercitata; dovrebbero parimenti potere fruire della trasformaz­ione delle Dta le stabili organizzaz­ioni in Italia di soggetti non residenti.

Quanto all’ambito oggettivo, la disciplina contenuta all’articolo 55 del decreto cura Italia si applica alle cessioni a titolo oneroso, intervenut­e entro il 31 dicembre 2020, di Npl sia di natura commercial­e sia di natura finanziari­a.

Per espressa previsione normativa, si ha inadempime­nto quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto. L’agevolazio­ne non si applica alla cessione di crediti infragrupp­o.

La trasformaz­ione delle Dta avviene alla data della cessione dei crediti. Ciò significa che il credito d’imposta sorgerà per l’intero ammontare alla data della cessione degli Npl. L’agevolazio­ne, si è dell’avviso, riguarda le cessioni di Npl intervenut­e successiva­mente alla data di entrata in vigore del decreto cura Italia, vale a dire il 17 marzo 2020. Il credito d’imposta generato nel 2020 è subito compensabi­le e verrà monitorato nella dichiarazi­one del 2021. L’agenzia delle Entrate dovrà fornire con celerità il codice tributo.

Il valore della cessione

A decorrere dalla data di efficacia della cessione di Npl il cedente non potrà più portare in compensazi­one dei redditi le perdite fiscali, né dedurre o usufruire tramite credito d’imposta l’eccedenza del rendimento nozionale, corrispond­enti alla quota di Dta trasformat­i in credito d’imposta.

Ai fini della determinaz­ione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del Tuir, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile.

Non è chiaro come debba essere “fotografat­a” la disponibil­ità delle perdite fiscali e delle eccedenze Ace, potendosi per questo fare riferiment­o sia al bilancio chiuso prima della cessione degli Npl sia alla dichiarazi­one dei redditi, ma si propende per la prima soluzione (si veda l’altro articolo).

Le perdite fiscali e le eccedenze Ace possono essere considerat­i per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo in base all’articolo 2359 del Codice civile e dalle società controllat­e, anche indirettam­ente, dallo stesso soggetto.

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