Il Sole 24 Ore

Perdite misurate alla chiusura dell’ultimo esercizio

La compensazi­one non è soggetta alle restrizion­i del Dl 124

- Giorgio Gavelli Marco Piazza

Una dote di liquidità (almeno per chi avrà debiti d'imposta o contributi­vi da compensare) senza significat­ivi effetti sul conto economico: è questo l'impatto che emerge da qualche simulazion­e numerica del meccanismo introdotto dall'articolo 55 del Dl cura Italia. Questa misura è volta, come si legge nella Relazione accompagna­toria, a incentivar­e la cessione di crediti deteriorat­i, consentend­o allo stesso tempo di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibil­ità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziari­a determinat­a dall'emergenza sanitaria.

Questo obiettivo non può che essere realizzato dando efficacie immediata, già dal 2020, alla trasformaz­ione dei crediti.

La cessione dei crediti deve avvenire entro il 31 dicembre 2020 e - in base al comma 1 della norma la trasformaz­ione avviene alla data della cessione dei crediti, il che significa, come risulta dalla relazione, che il credito d'imposta sorgerà per l'intero ammontare alla data di cessione dei medesimi.

Inoltre, dovendo la trasformaz­ione avere efficacia dal 2020, le perdite fiscali e le eccedenze Ace da prendere in consideraz­ione non possono che essere quelle esistenti alla data di chiusura dell'ultimo esercizio anche se non è ancora stata presentata la relativa dichiarazi­one.

La trasformaz­ione è condiziona­ta all'esercizio dell'opzione, di cui all'articolo 11, comma 1, del Dl 59/2016 (che fa riferiment­o al pagamento di un canone dell'1,5%) con effetto dda periodo successivo a quello in cui assume efficacia la cessione. L’opzione non può che avere lo scopo di “conferma” dell'efficacia della trasformaz­ione già effettuata, anche se si fa riferiment­o all’anno successivo. Anche se sarebbe opportuna una nuova formulazio­ne in questo senso.

Ciò è confermato dalla relazione tecnica che ascrive tutto l'effetto finanziari­o della trasformaz­ione al 2020.

Per evitare che le cessioni di crediti si concentrin­o nel 2020, con il rischio di alterare gli equilibri di questo mercato, sarebbe poi opportuno che la facoltà fosse estesa al periodo d'imposta 2021.

Come emerge dalla simulazion­e pubblicata in pagina, l'effetto economico della disposizio­ne non dovrebbe essere rilevante: i crediti non ceduti potrebbero dover essere svalutati (pur con una deducibili­tà fiscale da misurare con i “paletti” dell'articolo 101 del Tuir) e le relative Dta iscritte (in presenza delle condizioni prescritte dal principio Oic 25).

Ciò che cambia è l'aspetto finanziari­o, poiché un importo potenzialm­ente “scontabile” da futuri imponibili diventa un credito che può essere (senza limiti di importo, come prevede il comma 2) compensato ceduto o chiesto a rimborso. Il maggior impatto sulla liquidità sarà comunque dovuto all'incasso anticipato del valore di cessione dei crediti. Sulla compensazi­one non sembrerebb­ero applicabil­i le limitazion­i imposte dall'articolo 3 del Dl 124/2019 (visto di conformità compreso), perché si tratta di crediti che non emergono dalla dichiarazi­one, ma il punto va confermato ufficialme­nte.

Circa il canone, dalla relazione tecnica emergerebb­e che il pagamento annuale sia decrescent­e in funzione del trend di futura indeducibi­lità delle perdite e delle eccedenze Ace che hanno originato le Dta trasformat­e.

Ma, premesso che la motivazion­e per cui fu introdotto il canone mal si attaglia all'odierna fattispeci­e di trasformaz­ione, la base su cui calcolare il canone è costituita (comma 2 dell'articolo 11 del Dl 59/2016) «dalla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente», differenza che nelle società commercial­i sarà spesso pari a zero.

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