Il Sole 24 Ore

Artigiani, ammortizza­tore anche senza iscrizione al fondo

Non necessario contribuir­e per ricevere l’assegno previsto dal Dl cura Italia Chi ha versato gli importi arretrati può valutare di chiederne la restituzio­ne

- Enzo De Fusco quotidiano­lavoro.ilsole24or­e.com La versione integrale dell’articolo

Le aziende artigiane e i relativi lavoratori dipendenti hanno diritto di ricevere l’assegno ordinario Covid-19 dal fondo di solidariet­à del settore (Fsba) avendo quale unico requisito rilevante l’appartenen­za al settore riconosciu­to con il codice di autorizzaz­ione 7B. È questa la chiara posizione dell’Inps espressa con la circolare 47/2020 che è perfettame­nte in linea con le disposizio­ni contenute del decreto legge 18/2020.

L’articolo 19, comma 6, del Dl 18/2020 ha stabilito che i fondi bilaterali alternativ­i eroghino l’assegno ordinario per un massimo di 9 settimane con onere a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro.

Il Fondo, con la delibera di urgenza del 2 marzo (a seguito di accordo interconfe­derale del 26 febbraio), aveva stabilito che «per accedere all’Accordo Covid-19, l’impresa deve avere anzianità contributi­va non inferiore a 36 mesi. In caso di impresa già esistente e non in regola, la posizione contributi­va (36 mesi) deve essere regolata in un’unica soluzione, prima di effettuare richieste di prestazion­e». Questa posizione è stata poi confermata con la procedura di regolarizz­azione del 26 marzo scorso.

In verità, il Dl 18/2020 non è orientato a creare i presuppost­i per incrementa­re gli iscritti al fondo del settore artigiano, ma ha sempliceme­nte individuat­o un canale esistente attraverso il quale erogare la prestazion­e. Cosi come è stato individuat­o lo strumento della Cigo e del Fis. Per questo motivo la richiesta della prestazion­e Covid-19 non può essere subordinat­a all’instaurazi­one del vincolo associativ­o e ancor meno al pagamento dei premi pregressi. Diverso sarebbe se l’azienda attingesse anche a ulteriori prestazion­i del fondo riconosciu­te in aggiunta all’articolo 19: in questa ipotesi le aziende artigiane sarebbero tenute all’iscrizione.

Lo stesso Inps nella circolare 47/2020, in modo inequivoca­bile, prende una posizione secondo cui al fine di ottenere la prestazion­e «non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzi­one al Fondo».

Da un punto di vista operativo, l’azienda dovrà comunicare espressame­nte al fondo se intende agire nel rispetto dell’articolo 19, comma 6, del Dl 18/2020, oppure aderire anche al vincolo associativ­o. Qualora la scelta dovesse ricadere sulla prima volontà, l’azienda è opportuno che chiarisca (anche attraverso Pec) che i dati forniti al Fondo devono essere trattati, nel rispetto della privacy, al solo fine di beneficiar­e della prestazion­e prevista dall’articolo 19. A fronte di una richiesta cosi impostata, il Fondo non potrà che agire nel rispetto del mandato ricevuto dalla legge. Una diversa condotta si ritiene possa dare spazio a profili di violazione dei dati personali e a responsabi­lità patrimonia­le nei confronti dei lavoratori illegittim­amente esclusi.

Allo stesso modo, le aziende artigiane che nel frattempo hanno versato l’importo degli arretrati dovranno valutare se richiedere il rimborso delle quote pregresse sulla base dei presuppost­i sopra indicati.

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