Artigiani, ammortizzatore anche senza iscrizione al fondo
Non necessario contribuire per ricevere l’assegno previsto dal Dl cura Italia Chi ha versato gli importi arretrati può valutare di chiederne la restituzione
Le aziende artigiane e i relativi lavoratori dipendenti hanno diritto di ricevere l’assegno ordinario Covid-19 dal fondo di solidarietà del settore (Fsba) avendo quale unico requisito rilevante l’appartenenza al settore riconosciuto con il codice di autorizzazione 7B. È questa la chiara posizione dell’Inps espressa con la circolare 47/2020 che è perfettamente in linea con le disposizioni contenute del decreto legge 18/2020.
L’articolo 19, comma 6, del Dl 18/2020 ha stabilito che i fondi bilaterali alternativi eroghino l’assegno ordinario per un massimo di 9 settimane con onere a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro.
Il Fondo, con la delibera di urgenza del 2 marzo (a seguito di accordo interconfederale del 26 febbraio), aveva stabilito che «per accedere all’Accordo Covid-19, l’impresa deve avere anzianità contributiva non inferiore a 36 mesi. In caso di impresa già esistente e non in regola, la posizione contributiva (36 mesi) deve essere regolata in un’unica soluzione, prima di effettuare richieste di prestazione». Questa posizione è stata poi confermata con la procedura di regolarizzazione del 26 marzo scorso.
In verità, il Dl 18/2020 non è orientato a creare i presupposti per incrementare gli iscritti al fondo del settore artigiano, ma ha semplicemente individuato un canale esistente attraverso il quale erogare la prestazione. Cosi come è stato individuato lo strumento della Cigo e del Fis. Per questo motivo la richiesta della prestazione Covid-19 non può essere subordinata all’instaurazione del vincolo associativo e ancor meno al pagamento dei premi pregressi. Diverso sarebbe se l’azienda attingesse anche a ulteriori prestazioni del fondo riconosciute in aggiunta all’articolo 19: in questa ipotesi le aziende artigiane sarebbero tenute all’iscrizione.
Lo stesso Inps nella circolare 47/2020, in modo inequivocabile, prende una posizione secondo cui al fine di ottenere la prestazione «non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo».
Da un punto di vista operativo, l’azienda dovrà comunicare espressamente al fondo se intende agire nel rispetto dell’articolo 19, comma 6, del Dl 18/2020, oppure aderire anche al vincolo associativo. Qualora la scelta dovesse ricadere sulla prima volontà, l’azienda è opportuno che chiarisca (anche attraverso Pec) che i dati forniti al Fondo devono essere trattati, nel rispetto della privacy, al solo fine di beneficiare della prestazione prevista dall’articolo 19. A fronte di una richiesta cosi impostata, il Fondo non potrà che agire nel rispetto del mandato ricevuto dalla legge. Una diversa condotta si ritiene possa dare spazio a profili di violazione dei dati personali e a responsabilità patrimoniale nei confronti dei lavoratori illegittimamente esclusi.
Allo stesso modo, le aziende artigiane che nel frattempo hanno versato l’importo degli arretrati dovranno valutare se richiedere il rimborso delle quote pregresse sulla base dei presupposti sopra indicati.