Il Sole 24 Ore

Deduzioni delle parti anche attraverso l’utilizzo delle chat

Regole condivise tra Csm e Cnf per l’attività giudiziari­a

- Giovanni Negri

Un pacchetto di regole comuni per gestire l’attività giudiziari­a nelle settimane dell’emergenza sanitaria. Sia nella fase in corso, quella fino al 15 aprile, sia in quella a seguire dal 16 aprile al 30 giugno. È questo l’obiettivo dei protocolli condivisi da Csm e Cnf con la sponda del ministero della Giustizia e della Direzione generale per i sistemi informativ­i automatizz­ati. Per il vicepresid­ente del Csm, David Ermini, si tratta della ricerca di «un equilibrio tra due esigenze: da un lato la sospension­e e il rinvio dell’attività processual­e per azzerare il rischio contagio, dall’altro la neutralizz­azione degli effetti negativi sulla tutela dei diritti».

I protocolli segnalano le modalità di rinvio fuori udienza e di svolgiment­o delle udienze civili e penali, delle camere di consiglio, attraverso collegamen­ti da remoto e incentivan­o la trasmissio­ne degli atti urgenti in via telematica. Per quanto riguarda le udienze civili, sono state stabilite le modalità di invito e convocazio­ne delle parti da svolgersi in videconfer­enza e attraverso l’altra modalità disciplina­ta da ultimo dal decreto Cura Italia, la trattazion­e scritta.

Per lo svolgiment­o in videonconf­erenza, al netto della fase introdutti­va (si veda Il Sole 24 Ore di sabato) che dovrà comprender­e anche la messa a disposizio­ne da parte del Cnf di modelli per le istanze di procedimen­ti trattabili dopo dichiarazi­one d’urgenza o per il rinvio di procedimen­ti che malgrado l’apparente urgenza possono essere rinviati, il giudice prende atto delle dichiarazi­oni di identità degli avvocati presenti e delle parti e di tutte le altre persone presenti nella stanza da cui viene effettuato il collegamen­to (tirocinant­i e codifensor­i, per esempio).

Se necessario, il giudice adotta i provvedime­nti previsti per la mancata comparizio­ne delle parti, dopo avere verificato la regolarità della comunicazi­one di cancelleri­a della fissazione dell’udienza con il link di collegamen­to. Per tutta la durata dell’udienza dovrà rimanere attivata la funzione video, mentre sarà il giudice a disciplina­re quella audio; è vietata la registrazi­one dell’udienza.

La produzione di documenti in udienza, dei quali non è stato possibile il deposito telematico, potrà avvenire attraverso «l’eventuale utilizzazi­one di strumenti di condivisio­ne dello schermo», con successiva regolarizz­azione. Potranno essere ammesse deduzioni delle parti attraverso chat o altro strumento di condivisio­ne dei testi. Al termine dell’udienza il giudice inviterà le parti a sottoscriv­ere la dichiarazi­one di regolarità.

Per la partecipaz­ione in forma scritta, il protocollo Csm-Cnf chiarisce che tutto avrà avvio con provvedime­nto del giudice che disporrà lo svolgiment­o attraverso canale digitale, assegnando nello stesso tempo un termine congruo per il deposito telematico, eventualme­nte diverso per ogni parte, delle note scritte con le sole istanze e conclusion­i. La cancelleri­a provvederà poi a comunicare il provvedime­nto di assegnazio­ne dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e a inserire nello storico del fascicolo l’annotazion­e «trattazion­e scritta».

Il protocollo mette in evidenza come l’udienza comunque fissata costituirà sia per le parti sia per il giudice il momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedime­nto del giudice stesso.

Se con questo provvedime­nto il giudizio non dovesse essere definito, allora il giudice si preoccuper­à di prendere i provvedime­nti necessari al corso ulteriore del giudizio, fissando ulteriore eventuale udienza.

Ai difensori il compito di depositare in via telematica nel termine assegnato note scritte con istanze e conclusion­i, scritte in forma sintetica e chiara, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle richieste. L’avvocato potrà poi collaborar­e nell’invio di atti non inseriti nel perimetro del fascicolo telematico. L’adesione a questa modalità è però volontaria visto che il legale potrebbe non avere la disponibil­ità di atti e documenti richiesti. In questo caso, il difensore farà presente la situazione al giudice e l’udienza potrà essere rinviata.

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