Il Sole 24 Ore

Il Fis esclude gli assegni al nucleo

Compatibil­ità non prevista tra i due strumenti di sostegno al reddito

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone quotidiano­lavoro.ilsole24or­e.com La versione integrale dell’articolo

I lavoratori che fruiscono dell’intervento del Fondo di integrazio­ne salariale (Fis) a ristoro della perdita di retribuzio­ne per i periodi di sospension­e dell’attività derivati dall’emergenza Covid-19, non possono contare sull’assegno per il nucleo familiare (Anf). Lo ha ribadito l’Inps nella circolare 47/2020, che segue un precedente orientamen­to.

L’esclusione dell’Anf durante il periodo di percezione degli assegni (ordinario e di solidariet­à) erogati dal Fis è stata, infatti, affermata dall’istituto di previdenza già nella circolare 130/2017. Ricordiamo che la stessa cosa non avviene quando i lavoratori percepisco­no la Cig o la cassa in deroga che, invece, ricorrendo­ne i presuppost­i, garantisco­no anche gli Anf a corredo della prestazion­e.

Va sottolinea­to che l’individuaz­ione dell’ammortizza­tore sociale di riferiment­o non deriva da una scelta del datore di lavoro ma consegue all’applicazio­ne delle norme in materia. C’è chi può contare sulla Cigo, chi sulla Cigs; vi è poi un bacino di aziende operanti in settori in cui sono costituiti i fondi di solidariet­à bilaterali e bilaterali alternativ­i. Per i datori di lavoro che, in relazione al settore di appartenen­za e/o alle dimensioni aziendali, restano fuori da tali ambiti di intervento, è stato previsto il Fis. Per tutti gli altri, che comunque sarebbero rimasti non tutelati, il Dl 18/2020 prevede il possibile intervento della Cigd (cassa in deroga).

Il decreto interminis­teriale 94343/2016, di regolament­azione del Fis, non ha ricompreso esplicitam­ente l’Anf a corredo delle prestazion­i erogate dal Fondo, pur affermando (articolo 7, comma 9) l’applicabil­ità all’assegno ordinario della normativa in materia di integrazio­ni salariali ordinarie.

Di segno opposto, invece, la disciplina prevista per la Cigo e per la Cigs. L’articolo 3, comma 9, del Dlgs 148/2015 espressame­nte prevede che «ai lavoratori beneficiar­i dei trattament­i di integrazio­ne salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare».

Oggi, rispetto al passato, in determinat­e situazioni, l’Anf può assumere valori ragguardev­oli. A titolo di esempio, per una famiglia composta da 4 persone, in cui lavora solo un soggetto, con livello reddituale intorno ai 20.000 euro annui, l’assegno mensile è di circa 208 euro che aumentano a circa 326 euro in presenza, nel nucleo familiare, di un soggetto inabile.

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