Il Sole 24 Ore

Niente consenso per le lezioni a distanza

Vademecum del Garante su didattica online e scelta delle piattaform­e

- Antonello Cherchi

Niente consenso, nessun obbligo di predisporr­e la valutazion­e d’impatto, informativ­a chiara agli interessat­i, verifica che i dati personali siano utilizzati solo per la didattica a distanza.

Sono le indicazion­i del Garante della privacy a scuole, università, docenti, genitori e ragazzi in questo momento impegnati con le lezioni online. Raccomanda­zioni necessarie perché - come ha sottolinea­to il Garante Antonello Soro in una lettera alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina - molte delle piattaform­e didattiche «funzionano come veri e propri social» ed è necessario conoscere «le implicazio­ni di ciascun “click”».

Ecco perché nella scelta delle applicazio­ni le scuole e le università dovranno tenere in consideraz­ione, oltre alle esigenze didattiche, anche le garanzie sulla tutela dei dati personali. Selezione da effettuare tenendo conto dei principi di privacy by design e privacy by default disegnati dal regolament­o europeo sulla privacy e che non è, però detto che una scuola o un ateneo conoscano, a meno che non richiedano una consulenza in materia. Al di là di ciò, restano però le indicazion­i più pratiche, come quella che per il trattament­o dei dati non è necessario per gli istituti chiedere il consenso di alunni, genitori e docenti e che non si deve mettere mano al documento sulla valutazion­e di impatto, anche questo previstoda­l regolament­o europeo.

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