Niente consenso per le lezioni a distanza
Vademecum del Garante su didattica online e scelta delle piattaforme
Niente consenso, nessun obbligo di predisporre la valutazione d’impatto, informativa chiara agli interessati, verifica che i dati personali siano utilizzati solo per la didattica a distanza.
Sono le indicazioni del Garante della privacy a scuole, università, docenti, genitori e ragazzi in questo momento impegnati con le lezioni online. Raccomandazioni necessarie perché - come ha sottolineato il Garante Antonello Soro in una lettera alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina - molte delle piattaforme didattiche «funzionano come veri e propri social» ed è necessario conoscere «le implicazioni di ciascun “click”».
Ecco perché nella scelta delle applicazioni le scuole e le università dovranno tenere in considerazione, oltre alle esigenze didattiche, anche le garanzie sulla tutela dei dati personali. Selezione da effettuare tenendo conto dei principi di privacy by design e privacy by default disegnati dal regolamento europeo sulla privacy e che non è, però detto che una scuola o un ateneo conoscano, a meno che non richiedano una consulenza in materia. Al di là di ciò, restano però le indicazioni più pratiche, come quella che per il trattamento dei dati non è necessario per gli istituti chiedere il consenso di alunni, genitori e docenti e che non si deve mettere mano al documento sulla valutazione di impatto, anche questo previstodal regolamento europeo.