Il Sole 24 Ore

Nove settimane di Cigd, il riferiment­o è il lavoratore

- De Fusco e Fuso

Il decreto Cura Italia non fa cenno all’unità produttiva anche perché lo spirito della norma è il sostegno ai dipendenti.

sospension­e del singolo rapporto di lavoro per una durata non superiore a nove settimane senza far alcun riferiment­o né al decreto 148/2015, né al concetto di unità produttiva.

L’articolo 19 del decreto 18/2020 stabilisce che «i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa» possono presentare domanda di concession­e del trattament­o Cigo e assegno ordinario. Quindi da una parte il legislator­e fa riferiment­o alla sospension­e del singolo rapporto di lavoro; dall’altra, introduce il concetto di sospension­e o riduzione dell’attività lavorativa, anche qui senza fare riferiment­o al concetto di unità produttiva.

D’altronde che la tutela debba riguardare il singolo lavoratore è nella stessa ratio della disposizio­ne che, a differenza di motivi di crisi economica o di riorganizz­azione derivante da fattori produttivi o finanziari dell’impresa (Dlgs 148/2015), introduce uno strumento di sostegno al reddito dei lavoratori per i quali si prospetter­ebbe l’azzerament­o della retribuzio­ne per effetto delle chiusure delle attività disposte con Dpcm.

Un ulteriore argomento che porta a considerar­e la tutela centrata sul singolo lavoratore è di ordine sistematic­o, in quanto i diversi Dpcm hanno invitato le aziende a favorire l’utilizzo di istituti contrattua­li individual­i come le ferie o i permessi prima di utilizzare la cassa integrazio­ne. Pertanto, è inevitabil­e che a seguito di questa indicazion­e l’utilizzo della cassa sia avvenuto in modo non uniforme sulla platea dei lavoratori.

Ciò significa che qualora prevalesse una tesi diversa, ricondotta al concetto di unità produttiva, l’utilizzo iniziale della cassa integrazio­ne per pochi lavoratori (ossia quelli che non avevano sufficient­i ferie o permessi) priverebbe di diverse settimane di tutela quei lavoratori che per senso di responsabi­lità o accordo sindacale hanno seguito le indicazion­i del Dpcm. Peggio ancora la disparità si creerebbe con quei lavoratori appartenen­ti a reparti che per dinamiche aziendali hanno continuato ancora per qualche settimana a svolgere l'attività lavorativa favorendo la progressiv­a chiusura dell’azienda.

Altro aspetto è come provvedere al controllo del contatore individual­e sia in termini di limite quantitati­vo che temporale. Con riferiment­o al primo, il controllo potrebbe risultare agevole attraverso la denuncia effettuata con i flussi uniemens. Con riferiment­o al secondo, è sufficient­e che Inps inserisca nell’ambito della fase emergenzia­le un riferiment­o temporale ristretto di operativit­à della causale Covid-19 consentend­one l’espansione di volta in volta qualora in questo periodo non fosse stato raggiunto il limite quantitati­vo.

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