1. La richiesta di moratoria
La richiesta di moratoria proveniente alla banca da parte della singola impresa viene normalmente processata tramite un iter deliberativo, che prevede istruttoria, delibera e segnalazione. Qualora, tuttavia, l’impresa arrivi in ritardo alla richiesta, iniziando già a sospendere i pagamenti alla banca, si pone per quest’ultima l’obbligo di segnalare in centrale rischi lo scaduto dell’impresa – un dato, questo, che viene rilevato mensilmente e che è visibile al resto delle banche a partire dal secondo mese.
Quando poi intervenga la delibera, questa – retroattivamente – andrà a modificare la segnalazione in centrale rischi, ma può accadere che nel frattempo questo disallineamento provochi conseguenze a catena sulle linee degli altri istituti.
Tutte le banche principali applicano già da qualche mese la nuova definizione di default, che prevederebbe si verifichi quando, alternativamente, vi sia inadempienza probabile ovvero il debitore abbia uno scaduto materiale da oltre 90 giorni. L’inadempienza probabile si verifica quando la ristrutturazione del debito diventa onerosa per la banca.
Nei casi in cui la moratoria consegua a una situazione di pesante difficoltà finanziaria, quando rimborsare condurrebbe l’impresa al default, la conseguente delibera della banca diventerebbe la concessione di una misura di forbearance. In particolare, lo stato di difficoltà finanziaria del debitore si presume quando il rapporto oggetto di concessione presenta importi scaduti da più di 30 giorni almeno una volta nei tre mesi precedenti la concessione.
Una volta che a un’impresa sia stata concessa una misura di forbearance, e la posizione fosse non-performing il debitore dovrà dimostrare per almeno un anno di eseguire puntualmente e senza alcun ritardo i pagamenti previsti, per poter assumere lo status di forborne performing.