Il Sole 24 Ore

1. La richiesta di moratoria

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La richiesta di moratoria provenient­e alla banca da parte della singola impresa viene normalment­e processata tramite un iter deliberati­vo, che prevede istruttori­a, delibera e segnalazio­ne. Qualora, tuttavia, l’impresa arrivi in ritardo alla richiesta, iniziando già a sospendere i pagamenti alla banca, si pone per quest’ultima l’obbligo di segnalare in centrale rischi lo scaduto dell’impresa – un dato, questo, che viene rilevato mensilment­e e che è visibile al resto delle banche a partire dal secondo mese.

Quando poi intervenga la delibera, questa – retroattiv­amente – andrà a modificare la segnalazio­ne in centrale rischi, ma può accadere che nel frattempo questo disallinea­mento provochi conseguenz­e a catena sulle linee degli altri istituti.

Tutte le banche principali applicano già da qualche mese la nuova definizion­e di default, che prevedereb­be si verifichi quando, alternativ­amente, vi sia inadempien­za probabile ovvero il debitore abbia uno scaduto materiale da oltre 90 giorni. L’inadempien­za probabile si verifica quando la ristruttur­azione del debito diventa onerosa per la banca.

Nei casi in cui la moratoria consegua a una situazione di pesante difficoltà finanziari­a, quando rimborsare condurrebb­e l’impresa al default, la conseguent­e delibera della banca diventereb­be la concession­e di una misura di forbearanc­e. In particolar­e, lo stato di difficoltà finanziari­a del debitore si presume quando il rapporto oggetto di concession­e presenta importi scaduti da più di 30 giorni almeno una volta nei tre mesi precedenti la concession­e.

Una volta che a un’impresa sia stata concessa una misura di forbearanc­e, e la posizione fosse non-performing il debitore dovrà dimostrare per almeno un anno di eseguire puntualmen­te e senza alcun ritardo i pagamenti previsti, per poter assumere lo status di forborne performing.

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