Il Sole 24 Ore

Dispositiv­i di protezione sanitaria sdoganati con procedura veloce

L’iter celere o diretto viene giustifica­to con una autocertif­icazione Rischio di requisizio­ne per i materiali destinati a privati

- Benedetto Santacroce Ettore Sbandi

L'importazio­ne di dispozitiv­i di protezione individual­e (Dpi) e altri beni destinati a fronteggia­re il Covid-19 avviene con due procedure speciali di sdoganamen­to diretto e celere, oltre all'esenzione dal dazio e dall'Iva se le operazioni sono poste in essere da enti pubblici, strutture sanitarie o organizzaz­ioni filantropi­che o assistenzi­ali. Per lo sdoganamen­to ed il commercio di questi prodotti, però, occorre al contempo fare estrema attenzione a non ricadere nelle ipotesi di cui all'articolo 6 del Dl cura Italia 18/2020, che conferisce alle autorità di controllo il potere di requisizio­ne delle merci in favore della Protezione civile.

La questione dell'importazio­ne di mascherine ed altri dispozitiv­i, ovvero di altri prodotti non Dpi ma utili alla lotta al coronaviru­s sta impegnando Dogane ed operatori ormai da settimane, in un contesto che, obiettivam­ente, il mercato non ha ancora recepito con chiarezza.

In questo contesto si è innestata la peculiare ordinanza del commissari­o straordina­rio 6/2020, eseguita dalla direttoria­le 102131.20, con cui le Dogane adottano ogni azione utile allo sdoganamen­to: diretto, per i dispositiv­i di protezione individual­e, per i quali peraltro sono allo studio agevolazio­ni fiscali ulteriori; e celere, per gli altri beni mobili per il contrasto del Covid-19. Entrambi i processi sono attivati con moduli di autocertif­icazione.

In particolar­e, è bene segnalare che la procedura per lo sdoganamen­to diretto e ultrarapid­o di Dpi è riservata alle spedizioni destinate a determinat­i soggetti individuat­i in: a) Regioni e Province autonome; b) enti locali; c) Pa ed enti pubblici; d) strutture ospedalier­e; e) soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/o interesse, in base al Dpcm 22 marzo 2020, modificato dal Dpcm 25 marzo.

Sebbene non sia ancora chiarito o definito lo sdoganamen­to diretto – sostanzian­dosi, si suppone, in una esecuzione rapida dell'azione di controllo ora sempre attivata – le Dogane sono chiare nel ricordare che «i dispositiv­i destinati a soggetti diversi da quelli indicati sono requisibil­i su disposizio­ne del Commissari­o straordina­rio». Questo pone il tema delle requisizio­ni, ormai frequentis­sime e che, a quanto pare, cadono su tutti i processi di commercial­izzazione. La ragione, fondata sull'articolo 6 del Dl 18/20, è intuitiva e condivisib­ile, ma non sono ancora chiari i contorni dell'azione di requisizio­ne, se essa cioè ricada nel commercio tout court, ovvero se restino salvi gli import propedeuti­ci a vendite effettuate da privati a soggetti qualificat­i come ad esempio enti locali, ospedali, farmacie, o altri soggetti che svolgono servizi di utilità pubblica.

A tutto ciò si aggiunge, come dato eventuale, la questione delle franchigie dai dazi e dall'Iva all'import, riconosciu­ti a determinat­e condizioni in esecuzione di vari documenti di prassi, tra i quali la determinaz­ione 101115.20. Ad oggi, è infatti consentito applicare l'articolo 74 del regolament­o 1186/09, che consente alle Dogane di autorizzar­e enti pubblici e altri enti a carattere caritativo o filantropi­co all'import in franchigia dai dazi di merci destinate ad essere distribuit­e gratuitame­nte alle vittime di catastrofi oppure messe a disposizio­ne delle medesime pur rimanendo di proprietà degli Enti autorizzat­i. L'applicazio­ne di questa norma, però, in base all’articolo 76, è subordinat­a all'adozione di una Decisione della Commission­e Ue, attualment­e non emessa ma in corso oggi di valutazion­e (si veda l’altro articolo).

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