Il Sole 24 Ore

Niente Iva sulle mascherine importate dallo Stato

Agli apparecchi usati per trattament­i medici niente dazi doganali

- Gabriele Sepio

Iva sull’acquisto di beni per il sostegno all'emergenza sanitaria con impatto differenzi­ato. È il caso, ad esempio, di respirator­i polmonari o mascherine, che scontano un'aliquota ordinaria del 22% o dei dispositiv­i medici assoggetta­ti a quella del 10 per cento. L'imposta ha un peso rilevante in questa fase per chi acquista, ad esempio, dispositiv­i di protezione personale (mascherine, camici) da industrie italiane per poi donarli a ospedali o enti non profit.

L’impatto Iva cambia se entrano in gioco le imprese produttric­i. In questo caso, infatti, scatta un’ipotesi di esenzione per le cessioni gratuite a favore sia di enti pubblici, Onlus, associazio­ni riconosciu­te o fondazioni aventi finalità assistenzi­ali sia delle popolazion­i colpite da calamità naturali o catastrofi (articolo 10, nota 12 e 13 Dpr 633/72).

Se i beni destinati a contrastar­e l’emergenza sanitaria provengono dall’estero si ha un impatto ancora diverso. I dazi doganali non si applicano (articolo 57, regolament­o 1186/09) per tutti gli apparecchi utilizzati a scopo di ricerca o trattament­i medici, sia in caso di donazione da un soggetto extra-Ue sia nell’ipotesi in cui siano acquistati e importati da ospedali o enti di ricerca italiani, purché con fondi forniti da un ente filantropi­co o con contributi volontari.

Ai fini Iva il discorso si fa piu complesso. La norma interna esclude l’applicazio­ne Iva per i beni importati attraverso donazioni a enti pubblici, enti non profit aventi finalità assistenzi­ali e di ricerca scientific­a (ivi incluse le strutture ospedalier­e) o a favore di popolazion­i colpite da calamità (articolo 68 Dpr 633/72).

Resterebbe­ro assoggetta­ti a Iva gli acquisti da operatori esteri degli strumenti da parte degli ospedali, anche se effettuati con somme provenient­i da raccolte fondi.

Tenuto conto di questo quadro generale il tema che interessa molti operatori in questa fase, tuttavia, è capire se sussistono soluzioni per attenuare l’impatto Iva sui beni destinati all’emergenza.

Nel caso delle importazio­ni una specifica forma di esenzione Iva di carattere straordina­rio è prevista dall’articolo 51 direttiva 132/09; riguarda i beni importati da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropi­co autorizzat­i dalle autorità competenti, sia se distribuit­i gratuitame­nte alle vittime di catastrofi sul territorio di uno o più Stati membri, sia se messi gratuitame­nte a disposizio­ne di queste ultime. Si tratta, tuttavia, di una disposizio­ne che, in attesa di autorizzaz­ione, può essere applicata, già da ora, in via provvisori­a (agenzia delle Dogane, direttiva del 17 marzo).

Sul fronte degli acquisti interni invece, oltre alle disposizio­ni citate, non vi sarebbe possibilit­à di escludere in via generalizz­ata l’applicazio­ne Iva per fronteggia­re l’emergenza.

Un’alternativ­a potrebbe essere l’introduzio­ne, nei prossimi decreti, di una misura simile a quella dell’articolo 76 del Dlgs 117/17 per l’acquisto di ambulanze. Con la concession­e al venditore di un credito d’imposta pari all’Iva applicabil­e.

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