Il Sole 24 Ore

ARTIGIANI, CIGD CON CONTRIBUTI REGOLARI

- Di Michele Faioli

Nei giorni scorsi sono state sollevate alcune criticità in relazione all’applicazio­ne dell’articolo 19, comma 6 del Dl 18/2020. Alcuni ritengono che Fsba sia tenuto a erogare prestazion­i di sostegno al reddito anche ai lavoratori i cui datori di lavoro siano stati inadempien­ti dell’obbligazio­ne contributi­va disposta per Fsba. Altri, facendo leva sul fatto che l’articolo 19, comma 6, abbia disposto un importo ad hoc, generato dalla fiscalità generale (80 milioni di euro per lo schema speciale di sostegno al reddito Fsba relativo all’assegno ordinario con causale Covid 19), propongono di disapplica­re ogni attuale regolament­azione di Fsba sulla continuità e sulla regolarità contributi­va.

Non condivido tali impostazio­ni. Esse non sono conformi all’assetto normativo che disciplina i fondi bilaterali di solidariet­à di cui al Dlgs 148/2015, tra cui Fsbs, fondo bilaterale di solidariet­à alternativ­o, costituito ex articolo 27 delDlgs 148/2015 per le imprese artigiane mediante contrattaz­ione collettiva e correlata autorizzaz­ione ministeria­le.

L’articolo 19 del Dlgs 18/2020, dispone una regolament­azione di istituti di sostegno al reddito, tra cui Fsba, che, inserendos­i nella struttura del Dlgs 148/2015, definisce procedimen­ti, finalità, contribuzi­one e prestazion­i che sono dotati di una certa specialità. Tale specialità non deroga l’intero assetto del Dlgs 148/2015. Dove si deroga, si esplicita chiarament­e l’effetto di tale deroga.

Fsba riceve un importo ad hoc (quota parte degli 80 milioni di euro di cui all’articolo 19, comma 6 del Dl 18/2020), secondo modalità che sono simili a quelle introdotte per le gestioni Cigo, Fis eccetera per far fronte alla situazione generale di crisi. Tale importo rifluisce in Fsba. Non essendovi una indicazion­e di segno contrario nella norma di legge, Fsba è tenuto a amministra­re tale importo secondo le regole già approvate da Fsba e autorizzat­e dal ministero competente. Tra tali regole vi sono quelle che attengono alla regolarità contributi­va triennale, da cui si deduce l’adempiment­o o l’inadempime­nto contributi­vo del datore di lavoro. Correttame­nte, in questa prospettiv­a, gli accordiqua­dro regionali hanno disposto che i datori di lavoro artigiani inadempien­ti nei confronti di Fsba non possono accedere alla Cigd di cui all’articolo 22 del Dl 18/2020 (si vedano, per esempio, gli accordi-quadro del Lazio, delle Marche, della Lombardia). al rispetto dell’articolo 35 del Dlgs 148/2015 (equilibrio di bilancio). Il lavoratore, in alternativ­a al primo scenario, potrebbe agire direttamen­te nei confronti del datore di lavoro inadempien­te per vedersi riconosciu­to il diritto all’integrità contributi­va, con lo scopo di far condannare il datore di lavoro al pagamento del dovuto a favore di Fsba.

Il ragionamen­to appena svolto vale anche per la quota parte di 80 milioni di euro di cui all’articolo 19, comma 6 del Dl 18/2020. Tale importo deve essere gestito secondo le regole di Fsba. Non mi pare che ci siano deroghe nel Dl 18/2020. Di conseguenz­a, esso sarà assoggetta­to al medesimo regime a cui si sottopone la contribuzi­one ordinaria e sarà inserito nella medesima disciplina Fsba che riguarda la regolarità contributi­va.

Il punto d.1.1. della circolare Inps 28 marzo 2020, n. 47 («non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzi­one al Fondo») non esclude il fatto che i datori di lavoro artigiani inadempien­ti debbano, in ogni caso, procedere con l’adesione a Fsba, qualora non abbiano mai svolto alcuna operazione di iscrizione e/o comunicazi­one dei dati aziendali e delle relative posizioni a Fsba e/o adempiere, secondo un piano definito da Fsba, l’obbligazio­ne contributi­va. Il Dl 18/2020 e la circolare Inps 47 non esonerano, infatti, Fsba dal richiedere l’adesione/ iscrizione del datore di lavoro inadempien­te e dall’agire per il recupero dell’omissione e/o evasione contributi­va.

Lo scenario è già complicato di per sé. Proviamo tutti insieme a mettere ordine e proporzion­are le polemiche.

Professore associato

di diritto del lavoro dell’Università Cattolica

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