ARTIGIANI, CIGD CON CONTRIBUTI REGOLARI
Nei giorni scorsi sono state sollevate alcune criticità in relazione all’applicazione dell’articolo 19, comma 6 del Dl 18/2020. Alcuni ritengono che Fsba sia tenuto a erogare prestazioni di sostegno al reddito anche ai lavoratori i cui datori di lavoro siano stati inadempienti dell’obbligazione contributiva disposta per Fsba. Altri, facendo leva sul fatto che l’articolo 19, comma 6, abbia disposto un importo ad hoc, generato dalla fiscalità generale (80 milioni di euro per lo schema speciale di sostegno al reddito Fsba relativo all’assegno ordinario con causale Covid 19), propongono di disapplicare ogni attuale regolamentazione di Fsba sulla continuità e sulla regolarità contributiva.
Non condivido tali impostazioni. Esse non sono conformi all’assetto normativo che disciplina i fondi bilaterali di solidarietà di cui al Dlgs 148/2015, tra cui Fsbs, fondo bilaterale di solidarietà alternativo, costituito ex articolo 27 delDlgs 148/2015 per le imprese artigiane mediante contrattazione collettiva e correlata autorizzazione ministeriale.
L’articolo 19 del Dlgs 18/2020, dispone una regolamentazione di istituti di sostegno al reddito, tra cui Fsba, che, inserendosi nella struttura del Dlgs 148/2015, definisce procedimenti, finalità, contribuzione e prestazioni che sono dotati di una certa specialità. Tale specialità non deroga l’intero assetto del Dlgs 148/2015. Dove si deroga, si esplicita chiaramente l’effetto di tale deroga.
Fsba riceve un importo ad hoc (quota parte degli 80 milioni di euro di cui all’articolo 19, comma 6 del Dl 18/2020), secondo modalità che sono simili a quelle introdotte per le gestioni Cigo, Fis eccetera per far fronte alla situazione generale di crisi. Tale importo rifluisce in Fsba. Non essendovi una indicazione di segno contrario nella norma di legge, Fsba è tenuto a amministrare tale importo secondo le regole già approvate da Fsba e autorizzate dal ministero competente. Tra tali regole vi sono quelle che attengono alla regolarità contributiva triennale, da cui si deduce l’adempimento o l’inadempimento contributivo del datore di lavoro. Correttamente, in questa prospettiva, gli accordiquadro regionali hanno disposto che i datori di lavoro artigiani inadempienti nei confronti di Fsba non possono accedere alla Cigd di cui all’articolo 22 del Dl 18/2020 (si vedano, per esempio, gli accordi-quadro del Lazio, delle Marche, della Lombardia). al rispetto dell’articolo 35 del Dlgs 148/2015 (equilibrio di bilancio). Il lavoratore, in alternativa al primo scenario, potrebbe agire direttamente nei confronti del datore di lavoro inadempiente per vedersi riconosciuto il diritto all’integrità contributiva, con lo scopo di far condannare il datore di lavoro al pagamento del dovuto a favore di Fsba.
Il ragionamento appena svolto vale anche per la quota parte di 80 milioni di euro di cui all’articolo 19, comma 6 del Dl 18/2020. Tale importo deve essere gestito secondo le regole di Fsba. Non mi pare che ci siano deroghe nel Dl 18/2020. Di conseguenza, esso sarà assoggettato al medesimo regime a cui si sottopone la contribuzione ordinaria e sarà inserito nella medesima disciplina Fsba che riguarda la regolarità contributiva.
Il punto d.1.1. della circolare Inps 28 marzo 2020, n. 47 («non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo») non esclude il fatto che i datori di lavoro artigiani inadempienti debbano, in ogni caso, procedere con l’adesione a Fsba, qualora non abbiano mai svolto alcuna operazione di iscrizione e/o comunicazione dei dati aziendali e delle relative posizioni a Fsba e/o adempiere, secondo un piano definito da Fsba, l’obbligazione contributiva. Il Dl 18/2020 e la circolare Inps 47 non esonerano, infatti, Fsba dal richiedere l’adesione/ iscrizione del datore di lavoro inadempiente e dall’agire per il recupero dell’omissione e/o evasione contributiva.
Lo scenario è già complicato di per sé. Proviamo tutti insieme a mettere ordine e proporzionare le polemiche.
Professore associato
di diritto del lavoro dell’Università Cattolica