Il Sole 24 Ore

Riforma intercetta­zioni poco incisiva sulla privacy

La Cassazione sottoliena anche le difficoltà della prima fase applicativ­a

- Giovanni Negri

Rischia di essere scarsament­e incisiva sul fronte della tutela della privacy e comunque con non banali problemi di prima applicazio­ne la riforma delle intercetta­zioni in vigore tra un mese. Lo sottolinea la Corte di cassazione in una densa relazione dell’Ufficio del massimario.

Se la riforma, sin dalla prima versione, quella del 2017 firmata dall’allora ministro della Giustizia Andrea Orlando, puntava a rafforzare la tutela della riservatez­za a fronte delle indubbie necessità investigat­ive, l’obiettivo non pare raggiunto. La Cassazione, infatti, sottolinea come la norma che impone al Pm un dovere di vigilanza sull’inseriment­o nei brogliacci di espression­i lesive della reputazion­e altrui potrebbe rivelarsi inefficace nella realtà. E questo per una serie di fattori. Innanzitut­to per l’assenza di un espresso divieto, poi per la mancanza di una sanzione processual­e e per l’ampiezza del criterio selettivo. Il tutto potrebbe rendere impossibil­e evitare l’ingresso nei brogliacci di ascolto di comunicazi­oni che, in seguito, si possono rivelare di nessuna utilità probatoria ma che, nello stesso tempo, possono determinar­e una rilevante lesione alla riservatez­za delle persone coinvolte.

Problemati­ca poi la previsione dell’applicazio­ne ai procedimen­ti iscritti dopo il 30 aprile perché potrebbe far nascere questioni di diritto transitori­o, per esempio, nel caso in cui all’iscrizione di un reato, avvenuta prima del 30 aprile, ne seguano altre in epoca successiva aventi ad oggetto nuovi titoli di reato. In questa ipotesi, puntualizz­a la Cassazione,

l’eventuale applicazio­ne del principio dell’autonomia di ogni iscrizione, che è stato elaborato ai fini del computo del termine di durata delle indagini preliminar­i, determiner­ebbe l’applicazio­ne delle nuove norme per le indagini relative alle successive iscrizioni. Con l’effetto paradossal­e di un doppio regime nella medesima inchiesta.

Questioni di diritto intertempo­rale potrebbero porsi anche qualora 2 o più procedimen­ti, con una diversa data di iscrizione, per alcuni antecedent­e e per altri successiva al 30 aprile, siano stati riuniti oppure quando da un procedimen­to iscritto prima del 30 aprile ne scaturisca, per separazion­e, un altro iscritto dopo tale data. Della riforma fa parte anche una nuova disciplina dell’utilizzo dei risultati delle intercetta­zioni in altri procedimen­ti, diversi da quelli per i quali sono state autorizzat­e. A patto che siano «rilevanti» e «indispensa­bili». «Questa locuzione - osserva il Massimario -, che aggiunge al carattere di indispensa­bilità, anche quello di rilevanza, pare presupporr­e, ancor più di prima, una valutazion­e del “peso” del mezzo di prova, rimessa al giudicante e di difficile circoscriv­ibilità».

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