Il Sole 24 Ore

Premio per chi resta al lavoro, compensazi­one senza visto

Pubblicati i codici tributo per recuperare il bonus pagabile da aprile Modelli F24 da presentare esclusivam­ente attraverso i servizi telematici

- Magrini e Parodi

Pubblicati i codici tributo per il recupero in compensazi­one da parte dei sostituti d’imposta del premio di 100 euro erogabile ai lavoratori.

Pubblicati i codici tributo per il recupero in compensazi­one da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24EP (enti pubblici), del premio di 100 euro erogabile ai lavoratori dipendenti in base al decreto cura Italia.

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzion­e 17/E/2020, ha reso noti i codici tributo previsti per la compensazi­one del premio di 100 euro che i datori di lavoro privati e pubblici riconoscon­o, automatica­mente, ai propri dipendenti a partire dalle retribuzio­ni in pagamento nel mese di aprile, in riferiment­o al mese di marzo, sulla base dell’articolo 63 del Dl 18/2020.

La risoluzion­e chiarisce che, ai fini del recupero in compensazi­one, i modelli F24 devono essere presentati esclusivam­ente attraverso i servizi telematici messi a disposizio­ne dall’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento (articolo 37, comma 49-bis, Dl 223/2006), ma il recupero in compensazi­one non deve essere preceduto dalla presentazi­one di alcuna dichiarazi­one da cui emerga il relativo credito; inoltre, i sostituti potranno operare senza tenere conto del limite di 5mila euro (non si applica l’ultimo periodo del comma 1, articolo 17, del Dlgs 241/1997).

Per il modello F24 ordinario verrà usato il codice tributo 1699, mentre per il modello F24EP e il 169E dovranno essere compilati i campi per dare evidenza del mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio (nei formati “00MM” e “AAAA”).

Tenuto conto delle finalità della norma premiale a favore del personale che ha prestato la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro nel particolar­e periodo, restano alcune incertezze sui criteri e sulle modalità di attribuzio­ne, oltre che sulla modalità di computo dei giorni di lavoro prestato e sull’esatta definizion­e degli aventi diritto in relazione al riferiment­o da assumere per stabilire l’eventuale superament­o o meno della soglia del reddito complessiv­o da lavoro dipendente nell’anno 2019. Dovrebbe essere confermato che il valore dei 40mila euro da considerar­e resti limitato al reddito di lavoro dipendente (articolo 49 Tuir) e non si debba tenere conto del dato desumibile dalla CU2020, che potrebbe risultare superiore comprenden­do, ad esempio, anche redditi assimilati di cui all’articolo 50, comma 1, del Tuir. Confortere­bbe questa tesi il fatto che l’articolo 63, comma 2, nell’indicare i sostituti che devono riconoscer­e il premio, non menziona l’articolo 24 del Dpr 600/1973, ma solo gli articoli 23 e 29; quindi parrebbe individuar­e solo i datori privati, pubblici, organi e amministra­zioni dello stato tenuti ad effettuare ritenute di lavoro dipendente.

Non è chiaro, poi, come trattare il caso dei lavoratori dipendenti rientranti nelle categorie del “rientro cervelli”, nonché degli “impatriati” (articoli 44 del Dl 78/2010 e 16 del Dlgs 147/2015), anche se la lettera della norma indurrebbe a considerar­e la quota di reddito esente come non rilevante ai fini della soglia dei 40mila euro.

Per i sostituti esiste comunque la possibilit­à di rinviare l’attribuzio­ne e procedere entro le operazioni di conguaglio del 2020.

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