Il Sole 24 Ore

In Cassazione è impossibil­e il deposito degli atti digitali

I depositi di ricorsi, controrico­rsi e memorie sospesi fino al 15 aprile Si può spedire con piego raccomanda­to: fa fede la data di consegna in posta

- Antonio Iorio

Un emendament­o al Dl Cura Italia potrebbe introdurre fino al 30 giugno il deposito telematico degli atti presso la Suprema corte.

Al momento non si può effettuare il deposito telematico degli atti presso la Suprema corte anche se un emendament­o al Dl Cura Italia potrebbe introdurre tale possibilit­à almeno fino al 30 giugno. È quanto emerge dalla relazione 28/20 del Massimario della Cassazione che interviene sulle modifiche temporanee al processo in Cassazione a seguito del Dl 18/20.

Il documento ribadisce che, con eccezione dei soli atti relativi ai procedimen­ti non sospesi (minori, obbligazio­ni alimentari, cautelari sulla tutela di diritti fondamenta­li della persona e così via), i depositi di ricorsi, controrico­rsi e memorie, presso la Corte sono sospesi fino al 15 aprile. La relazione ricorda che gli avvocati possono trasmetter­e ricorso e controrico­rso mediante piego raccomanda­to indirizzat­o al cancellier­e della Corte: ai fini della tempestivi­tà assume rilievo solo la data di consegna del plico all’ufficio postale e non quella di ricezione.

Tuttavia tale facoltà è controvers­a per il deposito delle memorie finali non mancando pronunce di legittimit­à (ancorché in contrasto con altre) che hanno ritenuto inammissib­ili le memorie finali depositate a mezzo post. Il Massimario ricorda che l’eventuale approvazio­ne dell’emendament­o consentirà almeno fino al 30 giugno 2020 ai difensori delle parti, una volta adottato il provvedime­nto della competente direzione del ministero della Giustizia, di depositare atti e documenti (ricorso, controrico­rso e memorie difensive), in via telematica (rispettand­o le regole del Dm 44/11).

Tuttavia sorgono perplessit­à sulla possibilit­à, presso la Corte, di dare attuazione alla vigente previsione del Dl secondo cui il capo dell’Ufficio può autorizzar­e lo scambio e il deposito telematico di note scritte. Nonostante, infatti, il primo presidente abbia già disposto, sia nel settore penale, sia in quello civile, un’autorizzaz­ione in tal senso, è stata fatta riserva di comunicare le concrete modalità tecniche del deposito. La relazione fa notare che se si ammetterà la trasmissio­ne della copia informatic­a del documento redatto dal difensore in formato cartaceo, una volta stampato l’atto allegato alla Pec, si avrà una mera copia fotostatic­a e non l’originale (che resterà nelle mani del difensore). Al contrario, consentend­o la trasmissio­ne di un atto informatic­o cosiddetto “nativo digitale”, firmato digitalmen­te dal difensore, la Cassazione, allo stato, non possiede un registro informatic­o per il deposito, la conservazi­one e la consultazi­one dei documenti nativi digitali e pertanto non sarà possibile assicurarn­e la conservazi­one nei registri di cancelleri­a.

Inoltre, i registri informatic­i in uso alla Cassazione, non permettono di verificare se un qualsiasi atto telematico risulti, o meno, firmato digitalmen­te. Così ogni eventuale contestazi­one sollevata dalle parti, sostanzial­mente, non è suscettibi­le di tempestiva verifica da parte del collegio chiamato a decidere.

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