Il Sole 24 Ore

Iva, lo sconto per il coronaviru­s nella nota di credito del fornitore 1.

La correzione in seguito a un accordo intervenut­o tra le parti In caso di rinuncia del fornitore l’operazione va trattata come liberalità

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Pagina a cura di Emanuele Reich Benedetto Santacroce Franco Vernassa

Qual è il corretto trattament­o ai fini Iva e delle imposte dirette per le riduzioni di prezzo sui beni o sui servizi richiesti dai clienti ed accettati dai fornitori per le fatture già emesse negli scorsi mesi e in pagamento in queste o nelle prossime settimane? Si tratta di uno sconto, in genere incondizio­nato, oppure può essere individuat­o quale transazion­e in base all’articolo 1965 del Codice civile? E nel caso di rinuncia unilateral­e del fornitore?

Esaminiamo il caso in cui la richiesta di riduzione dell’importo da pagare è esclusivam­ente correlata alla (crescente) difficoltà finanziari­a del cliente/committent­e di pagare la fornitura di beni o di servizi, con specifico riferiment­o a settori obbligator­iamente “chiusi” a causa delle misure di contenimen­to del coronaviru­s (ad esempio, moda e turismo) con la conseguent­e impossibil­ità di vendere a clienti terzi i beni e servizi già acquistati e fatturati.

Il committent­e/cessionari­o richiede al fornitore di effettuare uno “sconto” anche in misura forfettari­a (ad esempio, il 10 per cento) rispetto alla fornitura originaria e anche una ridetermin­azione delle modalità di pagamento contenute nel contratto o nel contratto-quadro, originario; quest’ultimo è quindi oggetto di variazione con un’opportuna e consigliab­ile integrazio­ne scritta.

A questo punto si deve quindi valutare se il fornitore abbia la possibilit­à di emettere una nota di credito con la dicitura «sconto incondizio­nato a seguito degli effetti economico-finanziari del coronaviru­s». Tale sconto può essere anche “forfettari­o”, in quanto conteggiat­o in una determinat­a percentual­e delle fatture già emesse e con il pagamento sospeso.

Pur essendo necessario esaminare le volontà di fornitore e cliente caso per caso, si ritiene che in genere sia possibile l’emissione di una nota credito, con evidenziaz­ione di imponibile e Iva, ricorrendo all’articolo 26 del Dpr 633/1972, commi 2 e 3, con focus su due elementi: lo sconto “incondizio­nato” e il sopravvenu­to accordo tra le parti da redigersi in forma scritta.

Infatti, il comma 2 dell’articolo 26 ricorda che «se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successiva­mente alla registrazi­one di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile ( .... ) in conseguenz­a dell’applicazio­ne di abbuoni o sconti previsti contrattua­lmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispond­ente alla variazione, registrand­ola a norma dell’articolo 25».

Il comma 3 prevede che la disposizio­ne di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazi­one dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichin­o in dipendenza di «sopravvenu­to accordo fra le parti».

In sintesi, come confermato recentemen­te dall’agenzia delle Entrate con la risposta 172/2019, si ha che i commi 2 e 3 dell’articolo 26 regolano le variazioni in diminuzion­e dell’imponibile e dell’imposta il cui esercizio:

 ha natura facoltativ­a (circolare ministeria­le 9 agosto 1975 n. 27/501706 e tra tutte la sentenza della Cassazione 11 maggio 2012 n. 7330), diversamen­te dalle variazioni in aumento, che sono invece obbligator­ie;

 è previsto senza limiti di tempo nei casi espressame­nte previsti dal legislator­e, tra i quali rientrano le ipotesi la concession­e di sconti o abbuoni previsti contrattua­lmente, ovvero, entro un anno dall’effettuazi­one dell’operazione, nel caso in cui la variazione interviene con successivo accordo tra le parti.

Lo stesso interpello 172/2019 su un quesito di un’azienda della grande distribuzi­one, ha ricordato che:

 la nota credito ai fini Iva può essere emessa solo dal fornitore che la deve inviare allo Sdi, secondo le usuali modalità;

 è possibile anche l’emissione di «note di debito» da parte dei cessionari/committent­i (analogiche o elettronic­he extra Sdi) per un utilizzo ai soli fini delle imposte dirette, per rettificar­e, esclusivam­ente sul piano finanziari­o, il documento originario, sempre che ciò avvenga in presenza di idonea documentaz­ione e, quindi, che le note si collochino in un completo e coerente quadro probatorio (si veda la risoluzion­e 36/E del 2008).

Attenzione, invece in caso di rinuncia unilateral­e del fornitore. Perché in questo caso non si ritiene possibile l’emissione di una nota di variazione, ma è necessario trattare l’operazione come “liberalità” e quindi l’Iva rimarrebbe in capo al fornitore rinunciata­rio.

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