Il Sole 24 Ore

Accertamen­to parziale nella verifica generale

- —Roberto Bianchi Il testo integrale dell’articolo su: ntplusfisc­o.ilsole24or­e.com

L’accertamen­to parziale, normativam­ente differenzi­ato dall’accertamen­to integrativ­o, può fondarsi anche su una verifica generale in quanto la segnalazio­ne costituisc­e, esclusivam­ente, l’atto di comunicazi­one che consente l’accertamen­to e che risulta distinto dall’attività istruttori­a, presuppost­o necessario dello stesso anche se di entità modesta. A tale conclusion­e è giunta la Corte di cassazione con le ordinanze 5157/2020 e 5156/2020. L’accertamen­to parziale, per poter essere qualificat­o come tale, deve fondarsi su una segnalazio­ne che consente di stabilire l'esistenza di un maggior reddito senza che ulteriori condizioni debbano verificars­i affinché l’informazio­ne possa essere considerat­a adeguata (Cassazione, ordinanza 23685/2018).

Una verifica generale, in quanto tale, dovrebbe sfociare in un atto altrettant­o esteso nella sua portata, trovando conferma l’orientamen­to prevalente della Suprema Corte in forza del quale una segnalazio­ne può essere una fonte di qualsivogl­ia natura e scaturire da qualunque tipologia di controllo.

L’uso dell'accertamen­to parziale rientra indubitabi­lmente tra gli strumenti a disposizio­ne dell'agenzia delle Entrate qualora alla stessa pervenga una segnalazio­ne della Guardia di Finanza che contenga elementi in grado di far ritenere la sussistenz­a di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba risultare «subordinat­o a una particolar­e semplicità della segnalazio­ne pervenuta» (Cassazione, sentenza 2833/2008).

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