Accertamento parziale nella verifica generale
L’accertamento parziale, normativamente differenziato dall’accertamento integrativo, può fondarsi anche su una verifica generale in quanto la segnalazione costituisce, esclusivamente, l’atto di comunicazione che consente l’accertamento e che risulta distinto dall’attività istruttoria, presupposto necessario dello stesso anche se di entità modesta. A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione con le ordinanze 5157/2020 e 5156/2020. L’accertamento parziale, per poter essere qualificato come tale, deve fondarsi su una segnalazione che consente di stabilire l'esistenza di un maggior reddito senza che ulteriori condizioni debbano verificarsi affinché l’informazione possa essere considerata adeguata (Cassazione, ordinanza 23685/2018).
Una verifica generale, in quanto tale, dovrebbe sfociare in un atto altrettanto esteso nella sua portata, trovando conferma l’orientamento prevalente della Suprema Corte in forza del quale una segnalazione può essere una fonte di qualsivoglia natura e scaturire da qualunque tipologia di controllo.
L’uso dell'accertamento parziale rientra indubitabilmente tra gli strumenti a disposizione dell'agenzia delle Entrate qualora alla stessa pervenga una segnalazione della Guardia di Finanza che contenga elementi in grado di far ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba risultare «subordinato a una particolare semplicità della segnalazione pervenuta» (Cassazione, sentenza 2833/2008).