Il Sole 24 Ore

Da luglio il nuovo taglio al cuneo con mix di incentivi e detrazioni

Sopra i 28mila e fino a 40mila euro opera una detrazione decrescent­e Esclusi gli incapienti Bonus di 100 euro fino a 28mila euro

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

Il nuovo taglio al cuneo fiscale è legge. La Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, la conversion­e del Dl 3/2020. A partire dal 1° luglio 2020 il cosiddetto bonus Renzi esce di scena, soppiantat­o da una nuova agevolazio­ne denominata “trattament­o integrativ­o dei redditi” che sarà riconosciu­ta per sempre o comunque fino all’auspicata revisione degli strumenti di sostegno al reddito. Ad affiancarl­a ci sarà una nuova detrazione fiscale che, per il momento, ha una durata temporanea, essendo previsto che verrà erogata solo da luglio a dicembre 2020. Tuttavia, stando a quanto si legge nella norma, la sua erogazione è effettuata in vista di una revisione struttural­e del sistema delle detrazioni fiscali.

Poche le modifiche apportate al testo del decreto, in fase di conversion­e. Tra esse spicca il raddoppio dell’aumento del numero di rate (da quattro a otto previste per il recupero del trattament­o integrativ­o e della neonata detrazione, erogati in eccesso in misura superiore a 60 euro. Nel testo del decreto - integrato con le modifiche della legge di conversion­e - viene precisato con maggior incisività che il riconoscim­ento del nuovo beneficio fiscale, seguendo le regole oggi applicate per gli 80 euro, è affidato i sostituti di imposta, che devono procedere al suo inseriment­o in busta paga in via automatica.

La legge di conversion­e interviene anche sulla parte della norma che illustra la compensazi­one delle somme anticipate ai dipendenti. Sul punto, in realtà, pur ribadendo che il recupero avviene tramite compensazi­one sul modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997) si specifica che può formare oggetto di recupero il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattament­o integrativ­o e non quello “erogato” come indicato nel testo originario del decreto, il quale, forse, nella sua formulazio­ne (credito erogato) appariva non lineare.

Il nuovo incentivo, 1.200 euro a regime (600 per il secondo semestre del 2020) spetta ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati e se lo aggiudiche­ranno coloro che hanno un reddito sino a 28mila euro. Quest’ultimo, come per gli 80 euro, è quello dell’anno di erogazione e, pertanto, la sua valutazion­e avviene in base a una presunzion­e che si basa sulla proiezione dell’imponibile fiscale mensile rapportato alle mensilità cui ha diritto il lavoratore.

Ai fini del computo del reddito utile per il riconoscim­ento dell’aiuto si deve includere anche la quota di imponibile esente prevista in caso di assunzione di docenti e dei ricercator­i che, già all’estero, vengono a svolgere la loro attività in Italia, nonché la parte considerat­a non imponibile dallo speciale regime per i lavoratori impatriati. Si può, invece, escludere il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Oltre alla condizione reddituale, il lavoratore ha diritto al credito se, dopo l’applicazio­ne della sola detrazione per reddito di lavoro dipendente, residua Irpef da pagare; ne deriva che continuano a rimanere esclusi i cosiddetti incapienti, cioè i percettori di redditi sino a 8.145 euro annui.

Va anche tenuto presente che l’importo va rapportato al periodo di lavoro (per il 2020, dal 1° luglio). Ferma restando la possibilit­à per il lavoratore di rinunciare al bonus (in tal caso è consigliab­ile che la volontà del lavoratore sia esplicitat­a in forma scritta), in genere è il datore di lavoro che governa le operazioni di riconoscim­ento e di controllo. Egli, in sede di conguaglio fiscale, può effettuare delle rettifiche; se, per esempio, si accorge di aver concesso il trattament­o integrativ­o a un dipendente che ha percepito un reddito complessiv­o più elevato del limite previsto dalla norma, deve provvedere al recupero.

Per questa tipica operazione registriam­o una novità. Si prevede che il sostituto, prima di procedere al recupero è tenuto a verificare se il lavoratore ha diritto alla nuova detrazione; in caso positivo deve effettuare una compensazi­one tra la quota da trattenere e quanto va erogato. La detrazione fiscale, a cui si è fatto cenno, è prevista in via transitori­a solo per sei mesi, vale a dire dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Il suo ammontare è determinat­o in 600 euro nel semestre. In realtà, la detrazione trova applicazio­ne in base al reddito mediante una formula differenzi­ata (si veda la tabella a fianco). Ne potranno beneficiar­e coloro che hanno redditi superiori a 28mila e sino a 40mila euro annui.

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