Il florovivaismo in difficoltà: solo consegne a domicilio
Attività rallentata dai divieti ma i giardini possono essere manutenuti
Tra le più forti preoccupazioni che colpiscono in questi giorni gli imprenditori ci sono quelle dei florovivaisti; la primavera è la stagione in cui è pronta la produzione migliore per i negozi, i garden (che sono chiusi) e la grande distribuzione, ma nessuno si presenta per acquistare. I florovivaisti sono anche indecisi se ripartire con le nuove piantagioni: manca la liquidità e non si ha la certezza che dopo l’estate il commercio si sarà ripreso.
Fra i contribuenti in particolare difficoltà a cui concedere un maggior termine per i versamenti ci potrebbero stare anche i produttori florovivaistici, alla luce delle deteriorabilità delle loro produzioni. La conversione in legge del decreto è l’occasione ovvia.
IlDpc md ell ’11 marzo 2020 ha sospesole attività commerciali al dettaglioe nell’ allegato 1 in cui sono indicate le attività che possono mantenere l’apertura non risulta il commercio di piante e fiori, non essendo beni diprima necessità. Mentre ilDp cm 22 marzo 2020 che vieta l’ esercizio delle attività industriali e commerciali riporta nell’ allegato 1 quelle che invece si possono svolgere. Il primo settore di attività che può essere esercitato è quello agricolo. Il Governo ha emesso una Faq il 27 marzo precisando che in base al Dpcm 22 marzo 2020 è ammessa la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante invaso, fertilizzanti simili.
Si ritiene quindi che un produttore agricolo florovivaista nell’ambito della propria attività, che riguarda anche la realizzazione di giardini possa consegnare le piante a domicilio in quanto l’operazione si inquadra nell’esercizio della attività agricola.
La Regione Lombardia ha ricordato con un comunicato che in base alla precedente ordinanza, la vendita al dettaglio di piante e fiori è vietata ad eccezione della consegna a domicilio, come è pure vietata la manutenzione dei giardini se non per ragioni di sicurezza. L’interpretazione più restrittiva della Lombardia probabilmente trova giustificazione nella delega prevista dal Dl 19/20.
Vi è infine la manutenzione dei giardini sia pubblici che privati. La manutenzione comprende anche l’inaffiamento necessario per la sopravvivenza delle piante. Nei codici di attività di cui all’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 non è compresa la manutenzione dei giardini (codice attività 81.30.00) ma tale attività sarebbe necessaria per il mantenimento del nostro patrimonio vegetale e anche per ragioni di sicurezza se pensiamo alle aiuole adiacenti alle strade.
A nostro parere le attività di manutenzione dei giardini, in particolare quelli pubblici, rientrano nella lettera d) dell’articolo 1, del Dpcm 22 marzo 2020 trattandosi di servizi di pubblica utilità, oppure nella lettera g) fra gli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione può derivare un grave pregiudizio all’impianto stesso. In questi casi occorre trasmettere una comunicazione al prefetto della provincia a seguito della quale la attività può essere svolta.
Una attività non vietata è il commercio all’ingrosso di piante in quanto compreso nella sezione 46.2 (codice 46.22.00), riportata nell’allegato 1.
Per la produzione deteriorata e quindi distrutta, gli operatori florovivaisti potranno vincere la presunzione di vendita con l’autocertificazione di cui all’articolo 2 del Dpr 441/97.