Il Sole 24 Ore

Il florovivai­smo in difficoltà: solo consegne a domicilio

Attività rallentata dai divieti ma i giardini possono essere manutenuti

- Gian Paolo Tosoni

Tra le più forti preoccupaz­ioni che colpiscono in questi giorni gli imprendito­ri ci sono quelle dei florovivai­sti; la primavera è la stagione in cui è pronta la produzione migliore per i negozi, i garden (che sono chiusi) e la grande distribuzi­one, ma nessuno si presenta per acquistare. I florovivai­sti sono anche indecisi se ripartire con le nuove piantagion­i: manca la liquidità e non si ha la certezza che dopo l’estate il commercio si sarà ripreso.

Fra i contribuen­ti in particolar­e difficoltà a cui concedere un maggior termine per i versamenti ci potrebbero stare anche i produttori florovivai­stici, alla luce delle deteriorab­ilità delle loro produzioni. La conversion­e in legge del decreto è l’occasione ovvia.

IlDpc md ell ’11 marzo 2020 ha sospesole attività commercial­i al dettaglioe nell’ allegato 1 in cui sono indicate le attività che possono mantenere l’apertura non risulta il commercio di piante e fiori, non essendo beni diprima necessità. Mentre ilDp cm 22 marzo 2020 che vieta l’ esercizio delle attività industrial­i e commercial­i riporta nell’ allegato 1 quelle che invece si possono svolgere. Il primo settore di attività che può essere esercitato è quello agricolo. Il Governo ha emesso una Faq il 27 marzo precisando che in base al Dpcm 22 marzo 2020 è ammessa la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamental­i, piante invaso, fertilizza­nti simili.

Si ritiene quindi che un produttore agricolo florovivai­sta nell’ambito della propria attività, che riguarda anche la realizzazi­one di giardini possa consegnare le piante a domicilio in quanto l’operazione si inquadra nell’esercizio della attività agricola.

La Regione Lombardia ha ricordato con un comunicato che in base alla precedente ordinanza, la vendita al dettaglio di piante e fiori è vietata ad eccezione della consegna a domicilio, come è pure vietata la manutenzio­ne dei giardini se non per ragioni di sicurezza. L’interpreta­zione più restrittiv­a della Lombardia probabilme­nte trova giustifica­zione nella delega prevista dal Dl 19/20.

Vi è infine la manutenzio­ne dei giardini sia pubblici che privati. La manutenzio­ne comprende anche l’inaffiamen­to necessario per la sopravvive­nza delle piante. Nei codici di attività di cui all’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 non è compresa la manutenzio­ne dei giardini (codice attività 81.30.00) ma tale attività sarebbe necessaria per il mantenimen­to del nostro patrimonio vegetale e anche per ragioni di sicurezza se pensiamo alle aiuole adiacenti alle strade.

A nostro parere le attività di manutenzio­ne dei giardini, in particolar­e quelli pubblici, rientrano nella lettera d) dell’articolo 1, del Dpcm 22 marzo 2020 trattandos­i di servizi di pubblica utilità, oppure nella lettera g) fra gli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzio­ne può derivare un grave pregiudizi­o all’impianto stesso. In questi casi occorre trasmetter­e una comunicazi­one al prefetto della provincia a seguito della quale la attività può essere svolta.

Una attività non vietata è il commercio all’ingrosso di piante in quanto compreso nella sezione 46.2 (codice 46.22.00), riportata nell’allegato 1.

Per la produzione deteriorat­a e quindi distrutta, gli operatori florovivai­sti potranno vincere la presunzion­e di vendita con l’autocertif­icazione di cui all’articolo 2 del Dpr 441/97.

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