Il Sole 24 Ore

Gse e Tremonti, la restituzio­ne non si compensa

Istituito il codice tributo per la regolarizz­azione entro giugno

- Giorgio Gavelli

Prosegue senza intoppi (nonostante le difficoltà contingent­i) la procedura per consentire alle imprese, versando integralme­nte il beneficio fiscale a suo tempo calcolato, di preservare la tariffa incentivan­te riconosciu­ta dal Gse (Gestore dei servizi energetici) agli impianti fotovoltai­ci appartenen­ti al III, IV e V Conto energia, nei casi in cui il beneficio sia stato cumulato con la “Tremonti ambiente” (articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 388/2000).

Dopo la diffusione del modello per comunicare la volontà di definire (provvedime­nto 114266/2020, si veda «Il Sole-24 Ore» del 10 marzo scorso), l’Agenzia, con risoluzion­e 16/E del 31 marzo, istituisce il codice tributo per il versamento (“8200” denominato «definizion­e incentivi conto energia»), da utilizzars­i con il modello F24 Elide, che impedisce ogni possibilit­à di compensazi­one.

Il versamento, in cui vanno lasciati in bianco i campi «elementi identifica­tivi», «codice ufficio» e «codice atto», per i soggetti titolari di partita Iva deve essere effettuato con modalità di pagamento telematica, come previsto dall’articolo 37, comma 49 del Dl 223/2006, a eccezione dei casi d’esenzione appositame­nte previsti.

La facoltà di procedere al pagamento definendo eventuali liti in corso è prevista dall’articolo 36 del Dl124/2019, che, allo scopo, richiede il versamento di un importo ottenuto applicando alla variazione in diminuzion­e effettuata nella dichiarazi­one in cui vi è stata la detassazio­ne, l’aliquota d’imposta a suo tempo vigente. Il pagamento deve avvenire, in unica soluzione, entro il 30 giugno, contestual­mente alla presentazi­one della comunicazi­one contenente l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.

Se non fosse intervenut­a la pandemia, la possibilit­à di anticipare il pagamento sarebbe stata utile a qualche impresa, considerat­o che l’avvenuto versamento sarebbe servito per ottenere dal giudice tributario una sospension­e del procedimen­to in attesa della sua definizion­e.

Ma con le udienze sospese almeno sino al 15 aprile (ai sensi dell’articolo 83 del Dl Cura Italia) – salvo ulteriore probabile proroga – non c’è fretta per nessuno. Anzi, c’è da chiedersi se sia opportuno imporre alle imprese interessat­e un pagamento non rateizzabi­le e privo di compensazi­one proprio in questi mesi, con una crisi di liquidità che si preannunci­a senza precedenti e le risorse da destinarsi a ben altre finalità.

Al di là del merito della definizion­e (assai discutibil­e, come già sostenuto su «Il Sole 24 Ore» del 16 marzo), quindi, appare importante che il prossimo decreto in corso di preparazio­ne non dimentichi di prorogare il termine per definire dal 30 giugno ad una data ampiamente successiva (prevedendo con l’occasione un meccanismo rateale), altrimenti è prevedibil­e che ben poche imprese aderiranno. Anche perché, per effetto delle perdite fiscali, diverse imprese non hanno ancora fruito per intero del beneficio di cui si impone la restituzio­ne.

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