Da rimuovere gli ostacoli a patrimonializzazione e concessione del credito
Nel richiamo al rispetto dei tempi di pagamenti, quale presidio del sistema, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia tocca anche il tema dell’insolvenza, la capacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni. E in effetti anche l’insolvenza è un contagio, considerato che gli imprenditori sono i creditori principali non privilegiati di altri imprenditori.
L’insolvenza è un fenomeno tipicamente finanziario ma le cause possono essere economiche ed essa produce effetti patrimoniali (dovendo liquidare l’azienda a prezzi diversi da quelli di funzionamento). Pertanto, anche ove si disponesse di un rimedio che neutralizzi l’insolvenza, ogni supporto finanziario non cancella il dato economico della gravissima perdita di ricavi durante l’emergenza, a fronte di costi fissi. A questo profilo economico dovrebbero essere dedicate le provvidenze pubbliche.
Nell’immediato, e avuto riguardo al tema finanziario, diverse voci si sono levate su alcuni specifici profili del nuovo regime che dovrebbe entrare in vigore ad agosto 2020. La necessità di un intervento legislativo è evidente (la Germania ha adottato una legge il 27 marzo, tempi record se si considera che l’emergenza è affiorata in quel Paese ben dopo). Discutibili sono alcuni punti e su essi si offre qualche osservazione.
Infatti, si propone da alcuni il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi. Certo, rinviare per 12 mesi è del tutto ragionevole, purché non sia la sola misura.
La nuova legislazione concorsuale è ispirata all’esigenza di evitare che arrivino al fallimento imprese già svuotate di ogni valore (ciò che è accaduto sinora), con nessuna soddisfazione dei creditori e costi sociali sul servizio giustizia (impegnato a un lavoro di seppellimento di spoglie, con debiti tipicamente fiscali e previdenziali). Per questa ragione, nel Codice della crisi è previsto un costante monitoraggio sulla continuità aziendale, svolto anche da professionisti. Ma, se si rinvia solo l’entrata in vigore, si mettono insieme sia le insolvenze che purtroppo derivano dalla inattesa emergenza sia quelle che, opportunisticamente, non sono state rilevate sinora e che il Codice della crisi intenderebbe rilevare il prima possibile.
E allora la scelta di rinviare, per evitare uno shock, si può prendere solo se si aggiungono strumenti funzionali ed eccezionali, senza irrealistici appelli alla finanza pubblica.
Il primo: l’impresa italiana è tipicamente sottocapitalizzata e il socio fornisce capitale sotto forma di prestito. Per colpire questo fenomeno ed evitare il concorso con i fornitori, la legge lo tratta come creditore subordinato (cioè viene dopo gli altri creditori). Se si prevede invece, a fronte di nuova ricchezza apportata alla società, la sospensione temporanea della subordinazione del prestito dei socio e per il solo ammontare incassato dalla società si incentiva il socio a immettere finanza nella società. Questo nuovo credito del socio non potrebbe comunque essere garantito con ipoteche o pegni per evitare che da subordinato diventi privilegiato e scavalchi i fornitori.
Non basta spostare l’operatività delle misure contro i fallimenti. Creditori da tutelare