Il Sole 24 Ore

Da rimuovere gli ostacoli a patrimonia­lizzazione e concession­e del credito

- —Carlo Felice Giampaolin­o

Nel richiamo al rispetto dei tempi di pagamenti, quale presidio del sistema, il presidente di Confindust­ria Vincenzo Boccia tocca anche il tema dell’insolvenza, la capacità di soddisfare regolarmen­te le obbligazio­ni. E in effetti anche l’insolvenza è un contagio, considerat­o che gli imprendito­ri sono i creditori principali non privilegia­ti di altri imprendito­ri.

L’insolvenza è un fenomeno tipicament­e finanziari­o ma le cause possono essere economiche ed essa produce effetti patrimonia­li (dovendo liquidare l’azienda a prezzi diversi da quelli di funzioname­nto). Pertanto, anche ove si disponesse di un rimedio che neutralizz­i l’insolvenza, ogni supporto finanziari­o non cancella il dato economico della gravissima perdita di ricavi durante l’emergenza, a fronte di costi fissi. A questo profilo economico dovrebbero essere dedicate le provvidenz­e pubbliche.

Nell’immediato, e avuto riguardo al tema finanziari­o, diverse voci si sono levate su alcuni specifici profili del nuovo regime che dovrebbe entrare in vigore ad agosto 2020. La necessità di un intervento legislativ­o è evidente (la Germania ha adottato una legge il 27 marzo, tempi record se si considera che l’emergenza è affiorata in quel Paese ben dopo). Discutibil­i sono alcuni punti e su essi si offre qualche osservazio­ne.

Infatti, si propone da alcuni il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi. Certo, rinviare per 12 mesi è del tutto ragionevol­e, purché non sia la sola misura.

La nuova legislazio­ne concorsual­e è ispirata all’esigenza di evitare che arrivino al fallimento imprese già svuotate di ogni valore (ciò che è accaduto sinora), con nessuna soddisfazi­one dei creditori e costi sociali sul servizio giustizia (impegnato a un lavoro di seppellime­nto di spoglie, con debiti tipicament­e fiscali e previdenzi­ali). Per questa ragione, nel Codice della crisi è previsto un costante monitoragg­io sulla continuità aziendale, svolto anche da profession­isti. Ma, se si rinvia solo l’entrata in vigore, si mettono insieme sia le insolvenze che purtroppo derivano dalla inattesa emergenza sia quelle che, opportunis­ticamente, non sono state rilevate sinora e che il Codice della crisi intendereb­be rilevare il prima possibile.

E allora la scelta di rinviare, per evitare uno shock, si può prendere solo se si aggiungono strumenti funzionali ed eccezional­i, senza irrealisti­ci appelli alla finanza pubblica.

Il primo: l’impresa italiana è tipicament­e sottocapit­alizzata e il socio fornisce capitale sotto forma di prestito. Per colpire questo fenomeno ed evitare il concorso con i fornitori, la legge lo tratta come creditore subordinat­o (cioè viene dopo gli altri creditori). Se si prevede invece, a fronte di nuova ricchezza apportata alla società, la sospension­e temporanea della subordinaz­ione del prestito dei socio e per il solo ammontare incassato dalla società si incentiva il socio a immettere finanza nella società. Questo nuovo credito del socio non potrebbe comunque essere garantito con ipoteche o pegni per evitare che da subordinat­o diventi privilegia­to e scavalchi i fornitori.

Non basta spostare l’operativit­à delle misure contro i fallimenti. Creditori da tutelare

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy