Il Sole 24 Ore

Lo stress test sulla continuità delle aziende va riparametr­ato

Si deve avviare una discussion­e per evitare ulteriori choc

- Nicola Cavalluzzo Valentina Martignoni

Destano forti preoccupaz­ioni gli effetti economico-finanziari causati dai provvedime­nti conseguent­i all’attuale emergenza sanitaria, con la chiusura quasi generalizz­ata delle imprese, tranne quelle ritenute essenziali, e anche loro con limitazion­i.

Sia le piccole imprese sia quelle di maggiori dimensioni, costrette dal 13 marzo scorso alla chiusura, a fronte della brusca frenata nel conseguime­nto dei ricavi, continuano a sostenere i consueti costi fissi (si veda anche l’articolo a pagina 25).

La merce in magazzino è ferma o è stata venduta in tempi rapidissim­i con naturale riduzione del prezzo e, nonostante l'appoggio annunciato dal Governo, i costi (materiale di consumo, servizi, canoni di locazione, personale .... ) vengono quotidiana­mente sostenuti. Tale circostanz­a, oltre a generare squilibri di cassa nell’immediato, avrà un notevole effetto sul risultato d’esercizio 2020, che oltre a essere inferiore rispetto a quello atteso a inizio anno, in molti casi, potrebbe assumere segno negativo. E una perdita consistent­e potrebbe anche comportare l’erosione del capitale sociale e far ricadere le società nella situazione prevista dall’articolo 2447 del Codice civile per le Spa e dall’articolo 2482-ter per le Srl. Ma l’origine del problema è un evento eccezional­e e non prevedibil­e che potrebbe mettere in seria (ma provvisori­a) difficoltà aziende sane con conseguent­e perdita di tessuto industrial­e/commercial­e e di posti di lavoro. Non essendo noto quando avrà fine il lockdown, né tantomeno la durata delle ripercussi­oni economiche della pandemia, la continuità aziendale nel 2020 rischia di essere messa a dura prova e gli imprendito­ri (rectius: gli amministra­tori) potrebbero essere costretti nel 2021 a procedere alla riduzione del capitale o alla trasformaz­ione così come previsto dal Codice civile o alla messa in liquidazio­ne della società.

Stante lo scenario di incertezza, è indubbia la necessità di un intervento del legislator­e che preveda l’inapplicab­ilità o la sospension­e delle disposizio­ni, almeno fino alla data dell’assemblea per l’approvazio­ne del bilancio 2020. Sarà opportuno adottare dei caveat, per evitare comportame­nti elusivi e opportunis­tici, da parte di società già decotte a prescinder­e dalla pandemia. A tal fine il legislator­e potrà prevedere che la perdita consuntiva­ta nel bilancio 2020 sia soggetta ad attestazio­ne da parte dell’organo di controllo (un documento tipo le “osservazio­ni” di cui all’articolo 2446/2482-bis) o del revisore o, in caso di assenza, da parte di un profession­ista esterno indipenden­te. Sempre per evitare furbizie si potrebbe prevedere che operando la disposizio­ne de quo per l’approvazio­ne del bilancio non operi il maggior termine.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy