La sentenza a favore blocca la riscossione
In materia di riscossione di dazi e diritti doganali, una sentenza di primo grado totalmente o parzialmente favorevole al contribuente ha un impatto sulla situazione patrimoniale di quest’ultimo che dipende, in buona parte, dalle vicende accadute prima del deposito in cancelleria della sentenza del giudice di primo grado. Sono queste, in sintesi, le conseguenze derivanti dall’applicazione del principio di dirittodell’ordinanza 7346/2020 della Cassazione. Nella pronuncia relativa, tra l’altro, alla corretta interpretazione dell’articolo 244 del vecchio Cdc (codice doganale comunitario), dopo aver ricostruito il rapporto tra il diritto unionale su dazi e diritti doganali e quello domestico, la Suprema Corte ha affermato che in tema di riscossione di dazi e diritti doganali, qualora il giudice di primo grado abbia accolto, in tutto o in parte, il ricorso avverso l’avviso di rettifica, escludendo o riducendo l’ammontare dovuto, le eventuali maggiori somme pretese non sono esigibili, sicché l’Amministrazione doganale è tenuta ad adottare gli eventuali atti di sgravio e a limitare l’avvio o la prosecuzione dell’attività di riscossione al minor importo accertato in giudizio. Va invece escluso, in caso di già avvenuta esazione, il diritto del contribuente al rimborso.