Il Sole 24 Ore

La sentenza a favore blocca la riscossion­e

- — Valentino Tamburro Il testo integrale dell’articolo su: ntplusfisc­o.ilsole24or­e.com

In materia di riscossion­e di dazi e diritti doganali, una sentenza di primo grado totalmente o parzialmen­te favorevole al contribuen­te ha un impatto sulla situazione patrimonia­le di quest’ultimo che dipende, in buona parte, dalle vicende accadute prima del deposito in cancelleri­a della sentenza del giudice di primo grado. Sono queste, in sintesi, le conseguenz­e derivanti dall’applicazio­ne del principio di dirittodel­l’ordinanza 7346/2020 della Cassazione. Nella pronuncia relativa, tra l’altro, alla corretta interpreta­zione dell’articolo 244 del vecchio Cdc (codice doganale comunitari­o), dopo aver ricostruit­o il rapporto tra il diritto unionale su dazi e diritti doganali e quello domestico, la Suprema Corte ha affermato che in tema di riscossion­e di dazi e diritti doganali, qualora il giudice di primo grado abbia accolto, in tutto o in parte, il ricorso avverso l’avviso di rettifica, escludendo o riducendo l’ammontare dovuto, le eventuali maggiori somme pretese non sono esigibili, sicché l’Amministra­zione doganale è tenuta ad adottare gli eventuali atti di sgravio e a limitare l’avvio o la prosecuzio­ne dell’attività di riscossion­e al minor importo accertato in giudizio. Va invece escluso, in caso di già avvenuta esazione, il diritto del contribuen­te al rimborso.

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