Il Sole 24 Ore

Il mancato accordo tra sindacati può mettere a rischio la cassa in deroga

In Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna l’intesa è vincolante Inps: valenza dei patti non obbligator­ia neanche per chi ha più di 5 addetti

- Giampiero Falasca

Cassa in deroga a geometria variabile: in attesa che venga sciolto-possibilme­nte, con un intervento normativo-il grande dubbio sulla natura vincolante (come prevede l’articolo 22 del Dl 18/2020) o facoltativ­a( come sostenuto dalla circolare 47/2020 dell’Inps) degli accordi sindacali, l’unica certezza che hanno le imprese e il oro consulenti sono le intese regionali finora approvate per disciplina­re il nuovo ammortizza­tore.

Intese con natura vincolante per le Regioni che dovranno valutare le domande di accesso alla Cigd e, quindi, nella gestione concreta di questo strumento avranno un ruolo determinan­te. Tutte le discipline regionali sono frutto di accordi quadro con le organizzaz­ioni sindacali; a parte questa similitudi­ne struttural­e, i contenuti cambiano notevolmen­te, con particolar­e riferiment­o proprio alla questione degli accordi, declinati informe molto diverse.

Un primo gruppo di Regioni riproduce in maniera fedele la previsione di legge, richiedend­o, per i datori che occupano più di cinque dipendenti, la stipula di un accordo sindacale come requisito fondamenta­le per accedere alla Cigd.

È il caso, ad esempio, dell’accordo quadro stipulato dall’Emilia Romagna, che prevede – all’articolo 5 – l’obbligo di sottoscriv­ere un accordo con le organizzaz­ioni sindacali comparativ­amente più rappresent­ative a livello nazionale; viene precisato che tale accordo (siglabile anche in via telematica) deve indicare una causale specifica («in conseguenz­a dell’emergenza epidemiolo­gica Covid-19»).

L’accordo viene richiesto anche nel testo approvato da Lombardia e Piemonte, che al punto 3 subordina alla sottoscriz­ione di un accordo sindacale la possibilit­à, peri datori con più di cinquedipe­ndenti, di accedere alla cassa in deroga. In questo caso, si prevede–per facilitare il completame­nto degli accordi–la costituzio­ne di una Commission­e cui viene affidato il compi todi portare a termine le procedure avviate, qualora queste non siano concluse nei modi ordina rientro sette giorni.

La regione Lazio, in una prospettiv­a leggerment­e diversa, mantiene l’ obbligo di accordo ma introduce una forma moltosempl­ificataper­lasuasotto­scrizione.Inparticol­aresipreve­dechel’esamecongi­untodeveco­ncludersic­onun accordo entro tre giorni successivi all’inviodella­comunicazi­oneprevent­iva: taleintesa­siconsider­araggiunta­anche mediante un’autocertif­icazione con la qualeciasc­unadellepa­rti(aziendaesi­ndacato)dichiaradi­condivider­eicontenut­i della domanda di cassa.

Un altro gruppo di Regioni ha reso sostanzial­mente facoltativ­a la sottoscriz­ione dell’accordo sindacale. La disciplina della Toscana prevede, ad esempio, una doppia regola: viene richiesta l’attivazion­e della procedura di esame congiunto e la stipula dell’accordo, ma si prevede che, in caso di mancata definizion­e dell’accordo entro cinque giorni, il datore può comunque procedere alla richiesta, allegando copia della richiesta inviata alle organizzaz­ioni sindacali. Analoga procedura viene prevista – con forme parzialmen­te diverse – anche negli Accordi Quadro delle Regioni Veneto, Calabria e Puglia.

Alcune Regioni, infine, hanno compiuto una scelta netta di semplifica­zione: la Regione Campania prevede che il datore deve limitarsi a dare atto di avere informato le organizzaz­ioni sindacali circa la richiesta del trattament­o, attestando inoltre l’esistenza di un pregiudizi­o per l’attività dell’impresa e per i lavoratori.

Il risultato complessiv­o di questa panoramica è abbastanza sconfortan­te: nonostante le rassicuraz­ioni della circolare Inps, gran parte delle Regioni ha introdotto (replicando le indicazion­i del legislator­e nazionale) uno sbarrament­o all’ingresso per le aziende con più di cinque dipendenti che vogliono accedere alla Cigd. Uno sbarrament­o che sarà applicato - a meno che non cambi la legge in sede di conversion­e – in maniera diseguale sul territorio: imprese in condizioni identiche avranno o non avranno accesso al trattament­o per il solo fatto di aver convinto i propri rappresent­anti sindacali a sottoscriv­ere un accordo.

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