Il Sole 24 Ore

Imposte pagate all’estero, per detrarle conta la natura

Niente doppia imposizion­e anche se la tassa arriva dopo la convenzion­e

- Alessandro Germani

Le imposte pagate dalla stabile organizzaz­ione all'estero di una società italiana, per la componente riconducib­ile a imposta sui redditi, possono essere scomputate in detrazione dell’imposta sui redditi dovuta in Italia attraverso il meccanismo del credito d’imposta ex articolo 165 del Tuir. Questa la sintesi della risposta 100 di ieri.

Una società italiana effettua la fornitura, l'installazi­one e la manutenzio­ne di un sistema di monitoragg­io idro-meteorolog­ico all’estero, per un periodo superiore a sei mesi, il che in base all’articolo 5 della Convenzion­e fra l’Italia e il Paese estero configura una stabile organizzaz­ione. Essa è assoggetta­ta all'estero alla Fct (foreign contractor tax) che presenta due componenti, una ascrivibil­e all'imposta sul valore aggiunto, l'altra riconducib­ile a una forma di tassazione del reddito di impresa, come Eit (enterprise income taxation). La componente di imposizion­e diretta viene applicata e corrispost­a in più esercizi, sulla base del momento di incasso dei corrispett­ivi. La stessa viene liquidata dall'ente estero, che poi si rivale dell’incasso sulla società italiana.

L’istante ritiene che sulla componente dell'imposta ascrivibil­e al reddito di impresa debba potersi applicare l’articolo 165 del Tuir per evitare che i redditi tassati all’estero dalla stabile organizzaz­ione subiscano un’ulteriore imposizion­e in Italia per via della tassazione anche nello stato di residenza (worldwide taxation principle). Sebbene l’articolo 2 della Convenzion­e fra l'Italia e il Paese estero non comprenda esplicitam­ente la Fct, in quanto istituita dopo, tuttavia l'articolo 4, paragrafo 2 del modello Ocse prevede che il trattato si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la sua firma, in aggiunta o in sostituzio­ne delle imposte esistenti, con l’obbligo per le autorità fiscali degli Stati contraenti di comunicars­i le modifiche apportate alle loro legislazio­ni fiscali.

La circolare 9/E/15 (paragrafo 2.3) ha chiarito che l’operativit­à del credito d’imposta è limitata ai tributi stranieri che si sostanzian­o in un'imposta sul reddito o in tributi di natura similare. Peraltro un caso di tributo estero misto ha ricevuto già parere favorevole (risoluzion­e 83/E/08) per la componente di corporate tax.

La risposta è positiva. Le Entrate chiariscon­o che in questi casi va indagata la natura della componente di imposta sul reddito.

La Fct non è del tutto assimilabi­le alle imposte sui redditi in quanto ricomprend­e anche la componente di imposta sul valore aggiunto e inoltre non era ricompresa nella Convenzion­e.

Quest’ultima, tuttavia, riconosce il fatto di ricomprend­ere anche imposte successive, purché identiche o sostanzial­mente simili. Secondo poi l’articolo 165 del Tuir, le imposte estere sono ammesse in detrazione dall’imposta italiana se si è prodotto un reddito estero, lo stesso concorre alla formazione del reddito complessiv­o del contribuen­te e le imposte sono state pagate all'estero a titolo definitivo (circ. 9/E/15). Tutti requisiti che nel caso di specie sono soddisfatt­i.

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