Il Sole 24 Ore

Appalti e ritenute al bivio del Durf

- Laura Ambrosi — Giorgio Gavelli Il testo integrale dell’articolo su: ntplusfisc­o.ilsole24or­e.com

Sospension­e delle verifiche, delle risposte ai questionar­i e degli adempiment­i, oltre che massima tolleranza in questo periodo di crisi.Sono queste, in sintesi, le indicazion­i contenute in una direttiva emanata ieri dal Comando generale della Guardia di finanza per disciplina­re le attività dei vari reparti durante l’emergenza sanitaria. Nel documento di prassi, la Gdf ha preliminar­mente fornito alcune precisazio­ni sulla sospension­e delle attività e dei termini prevista dal decreto Cura Italia. Viene evidenziat­o che il legislator­e, attraverso due norme, ha sospeso da un lato le attività dell’amministra­zione finanziari­a, dall’altro i termini in scadenza per gli adempiment­i dei contribuen­ti.

L’articolo 67 del Dl Cura Italia ha, infatti, a oggetto le attività svolte da parte degli uffici degli enti impositori relativame­nte a liquidazio­ne, controllo, accertamen­to, riscossion­e e contenzios­o.

L’articolo 62, invece, sospende gli adempiment­i, diversi dai versamenti, a carico dei contribuen­ti scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, i quali potranno essere effettuati entro il 30 giugno senza applicazio­ne di sanzioni.

A questo proposito, il Comando generale individua e disciplina le ipotesi che possono considerar­si sospese. Con riguardo alle verifiche è precisato che nell’attuale fase emergenzia­le, è sospesa d’intesa con il contribuen­te, l’esecuzione delle attività ispettive, fatta eccezione per le situazioni connotate da indifferib­ilità e urgenza. In tale contesto viene precisato che, per il contribuen­te, vale comunque la sospension­e dei termini per l’esecuzione degli adempiment­i. Vale a dire, quindi, che se nell’ambito di una verifica, pur se connotata da indifferib­ilità e urgenza, fossero stati richiesti documenti, chiariment­i o altro, anche attraverso l’invio di questionar­i, la risposta potrà pervenire ai verificato­ri entro il 30 giugno 2020, senza alcuna sanzione.

Analoga sospension­e si applica anche ai termini per fornire risposta alle istanze di interpello in generale gestite dalle Entrate.

Nella nota è poi rilevato che sono sospese anche le risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell’anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari. Si

Il decreto “cura Italia” non si occupa degli adempiment­i in tema di appalti e di “vigilanza” del committent­e sui versamenti di ritenute effettuati dall’appaltator­e, subappalta­tore o affidatari­o del servizio. Nessun problema per le imprese esecutrici che, prima delle restrizion­i di queste settimane, hanno ottenuto dall’Agenzia il Durf positivo e lo hanno trasmesso ai propri committent­i. Più complessa la posizione delle imprese che non hanno ottenuto il Durf o che hanno ottenuto una certificaz­ione attestante l’assenza di alcuni requisiti. Bisogna tenere in conto, in questo caso, della mancanza di chiariment­i ufficiali e della sospension­e dei versamenti con calendario variabile: un rinvio di tutto l’articolo 4 del Dl 124/2019 sarebbe opportuno. tratta per lo più delle attività di riscontro alle richieste di accertamen­ti patrimonia­li mediante accesso all’anagrafe tributaria, autorizzat­e dai presidenti dei tribunali civili e dai giudici delegati.

Sono ancora sospese le risposte alle istanze di accesso ai documenti amministra­tivi e accesso civico a dati e documenti, per le quali non si applichera­nno i termini ordinariam­ente previsti dalle norme regolatric­i di tali richieste, nell'ipotesi in cui scadessero nel periodo di sospension­e. Sono poi differiti al 30 giugno anche gli obblighi relativi alla presentazi­one telematica degli elenchi Intra, delle dichiarazi­oni annuali per il gas naturale, per l’energia, per il carbone, la lignite e il coke relativi all’anno 2019.

Infine, il Comando generale si sofferma sulla proroga dei termini di prescrizio­ne e decadenza, che sono prorogati al 31 dicembre 2022. Si tratta in particolar­e degli accertamen­ti relativi al periodo di imposta 2015 ovvero al 2014 in caso di omessa presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi, con la conseguent­e estensione dei termini per effettuare le attività istruttori­e.

Diversamen­te, per l’accertamen­to dei dazi e dei diritti doganali, non è applicabil­e il differimen­to dei termini di decadenza e prescrizio­ne, poiché la norma si porrebbe in contrasto con il codice doganale Ue. Va da sé, quindi, che tali accertamen­ti dovranno essere notificati nel rispetto degli ordinari termini stabiliti anche per il periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy