Il Sole 24 Ore

Nullo l’atto senza i documenti allegati

L’ufficio deve sempre motivare e non può portare le carte solo in giudizio

- Antonio Iorio

Se l’Ufficio integra i documenti nel corso dell’appello, dopo aver omesso di allegarli o riportarli nell'iniziale accertamen­to, l’atto impositivo è nullo, non potendo far riferiment­o alla previsione secondo cui le parti processual­i possono produrre liberament­e i documenti anche in sede di appello seppur preesisten­ti al giudizio svoltosi in primo grado. A fornire questo principio è la Cassazione con la sentenza 7649 depositata ieri. A una società veniva notificato un avviso di rettifica liquidazio­ne di maggior valore per l'acquisto di un complesso immobiliar­e. Nell’atto impositivo non erano resi noti gli elementi in base ai quali l’ufficio fosse pervenuto a un maggior valore degli immobili nonostante

eil riferiment­o alla compravend­ita di immobili similari nella zona. La società ricorreva in Ctp evidenzian­do la mancata allegazion­e o comunque l’enunciazio­ne degli elementi in concreto utilizzati dall’Ufficio per giungere alla determinaz­ione del valore degli immobili. I giudici accoglieva­no l'impugnazio­ne e l’Agenzia proponeva appello producendo finalmente i documenti in questione. La Ctr accoglieva parzialmen­te il gravame e pertanto la società ricorreva in Cassazione. Lamentava, in particolar­e, che la decisione di 2° grado si fosse basata su documenti prodotti per la prima volta dall’Ufficio in sede di appello.

L’amministra­zione evidenziav­a che il processo tributario consente alle parti il deposito di documenti anche in appello, pur se preesisten­ti nel giudizio di primo grado.

La Suprema corte ha preliminar­mente rilevato che l’Ufficio non aveva violato una norma processual­e, bensì l'obbligo, a pena di nullità, di motivazion­e degli atti impositivi. In particolar­e, i provvedime­nti devono contenere i presuppost­i di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinat­o la rettifica e se è fatto riferiment­o a un altro atto non conosciuto dal contribuen­te questo deve essere allegato o deve essere indicato il contenuto essenziale a pena di nullità. I giudici di primo grado avevano rilevato che mancavano gli elementi concreti in base ai quali l’Agenzia avesse effettuato una diversa stima degli immobili. Tanto è che solo in sede di appello, l’Ufficio allegava i documenti utili a sostenere la tesi.

La sentenza rimarca la necessità che la motivazion­e sia completa anche della prova della pretesa. Non di rado, infatti, gli uffici si limitano a indicare nell’atto impositivo solo delle mere affermazio­ni per giustifica­re la rettifica. Poi, in giudizio, a fronte delle contestazi­oni del contribuen­te, sono depositati i documenti a sostegno di tali conclusion­i.

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