Il Sole 24 Ore

Le dispute fiscali tra Paesi con rito Ue

Risoluzion­e delle controvers­ie relative al transfer pricing e alle stabili organizzaz­ioni

- Giacomo Ficai Riccardo Michelutti

Lo schema di decreto legislativ­o approvato in prima lettura il 10 gennaio 2020 recepisce la direttiva (UE) 2017/1852 sui meccanismi di risoluzion­e delle controvers­ie in materia fiscale nell’Unione europea.

La direttiva, in primo luogo, disciplina l’obbligo di risultato in capo agli Stati membri coinvolti nella controvers­ia. Inoltre, la procedura risulta applicabil­e, oltre che in caso di presentazi­one di ricorso alla Commission­e tributaria, anche a seguito di definizion­e della pretesa tributaria mediante uno degli istituti deflattivi del contenzios­o tributario. Al riguardo la bozza prevede la cristalliz­zazione delle sanzioni definite mediante uno dei predetti istituti: ne consegue che, qualora ad esito della procedura l’imposta dovuta dovesse essere maggiore rispetto a quella inizialmen­te definita, non potranno essere richieste sanzioni ulteriori rispetto a quelle già definite. Peraltro, tale cristalliz­zazione vale anche in caso di riduzione parziale della pretesa iniziale, essendo previsto il rimborso delle sanzioni definite solamente a seguito di annullamen­to integrale della pretesa iniziale.

Altrettant­o interessan­te è l’ampliament­o del profilo oggettivo di applicazio­ne della direttiva rispetto alla Convenzion­e arbitrale. Infatti, con l’eccezione delle controvers­ie riguardant­i l’applicazio­ne delle direttive in materia di fiscalità diretta (direttiva Madri-figlie, direttiva Fusioni e direttiva Interessi), dovrebbe essere possibile esperire la procedura in parola in relazione alle seguenti fattispeci­e: transfer pricing e determinaz­ione del reddito attribuibi­le alla stabile organizzaz­ione; contestazi­one della residenza fiscale in Italia di persone fisiche, società o altri enti esteri; esistenza di una stabile organizzaz­ione occulta in Italia di società o enti non residenti; debenza o meno di imposte estere ai sensi di una convenzion­e contro la doppia imposizion­e al fine di poter beneficiar­e del credito d’imposta ex articolo 165 Tuir; applicabil­ità di minori ritenute su interessi, dividendi o royalties di fonte italiana in base alle convenzion­i contro la doppia imposizion­e.

Rimane da chiarire in quale misura sarà possibile avvalersi della procedura in presenza di controvers­ie che non comportino l’effettivo assoggetta­mento a tassazione del medesimo reddito in due Stati membri: sul punto, la proposta di direttiva COM(2016) 686 del 25 ottobre 2016, stabiliva che la direttiva non si applica «ai redditi o ai capitali che rientrano nell’ambito di applicazio­ne di un’esenzione fiscale o a cui si applica un’aliquota zero ai sensi della legislazio­ne nazionale». Tale previsione è stata poi eliminata in sede di riformulaz­ione dell’articolo 1 della direttiva. La posizione di compromess­o raggiunta è stata la seguente:

a) in base all’articolo 1, la direttiva si applica alle «disputes between Member States when these arise from the interpreta­tion and applicatio­n of agreements and convention­s that provide for the eliminatio­n of double taxation»; e

b) in base all’articolo 16, par. 7, facoltà per uno Stato di negare l’accesso alla fase arbitrale qualora la controvers­ia non riguardi una fattispeci­e di doppia imposizion­e.

In conclusion­e, l’introduzio­ne della disciplina è sicurament­e da accogliere con favore, anche se è auspicabil­e che nella versione finale del decreto legislativ­o sia previsto che la sospension­e della procedura e/o la preclusion­e al completame­nto della stessa trovino applicazio­ne solamente in presenza dell’avvio di procedimen­ti o di irrogazion­e di pene per reati tributari di carattere fraudolent­o.

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