Informativa Covid necessaria per il going concern
Via libera dell’Oic anche alla comunicazione sull’impairment test
Informativa da Covid-19 aspetto centrale nei bilanci al 31 dicembre 2019. Il Consiglio di gestione dell'Organismo italiano di contabilità il 4 maggio ha approvato i due documenti diffusi in consultazione la settimana scorsa.
L'Interpretativo 6 riguarda l'articolo 7 del decreto “liquidità” 23/20, mentre la comunicazione si occupa dell'impairment test (svalutazione) delle immobilizzazioni nel bilancio al 31 dicembre 2019. Fattore comune dei due documenti è l'informativa; tuttavia il primo, approvato con modifiche minimali rispetto al testo in consultazione, sarà pubblicato dopo l'iter statutariamente previsto, che richiede il parere delle Autorità. Il chiarimento sulla redazione del test di impairment è stato invece pubblicato con alcune integrazioni formali e la precisazione che le conclusioni sono valide anche per i soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (e micro imprese) che possono adottare l'approccio semplificato per determinare le perdite durevoli di valore, basato sulla capacità di ammortamento.
Inoltre, è ribadito che se sussistono altri indicatori di perdita che richiedono il test di impairment, gli effetti di Covid-19 non vanno considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d'uso di un'immobilizzazione.
L'articolo 7 del decreto “liquidità” consente di derogare al disposto del n. 1 dell'articolo 2423-bis del Codice civile il quale prevede che la valutazione delle voci va fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività: la deroga opera se la continuità sussisteva al 23 febbraio 2020.
Pertanto la generalità dei bilanci al 31 dicembre 2019 può essere redatta nel presupposto dell'esistenza della continuità perché il Covid -19 è un fatto intervenuto dopo il 23 febbraio 2020. Quindi gli effetti del coronavirus, in base all'articolo 2427 n. 11-quater) del Codice civile, vanno illustrati nella nota integrativa. Le società che si avvalgono della deroga devono fornire le informazioni circa tale scelta all'inizio della nota, dove vengono illustrati i criteri di valutazione applicati.
L'informativa riguarda le significative incertezze relative alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Vanno fornite le informazioni relative a fattori di rischio, assunzioni effettuate e incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.
Per esempio (si veda anche Il Sole 24 Ore del 15 aprile scorso), l'esistenza di un patrimonio netto consistente rispetto all'indebitamento è un buon punto di partenza ma è necessario anche il confronto con l'attivo immobilizzato per determinare il coefficiente di copertura delle immobilizzazioni (Indicatore sulla continuità richiamato dal principio di revisione Isa Italia 570). Dal punto di vista finanziario, altri indicatori possono essere d'ausilio, così come il rendimento del capitale investito (Roi). Altre informazioni, anche a dimostrazione della capacità dell'impresa di far fronte a situazioni di crisi, possono riguardare l'assenza o l'esiguità di costi capitalizzati (impianto/ampliamento/sviluppo), di intangibili “problematici” come l'avviamento e l'assenza d'imposte anticipate relative a perdite d'esercizio.
Informazione importante, potrebbe essere la politica di distribuzione dei dividendi relativi all'esercizio 2019, ma anche dei precedenti, così come l'eventuale riduzione di costi fissi e la presenza di una consistente “riserva Lifo” per le rimanenze.
L'informativa è richiesta anche dalla comunicazione in materia di impairment test delle immobilizzazioni.