Il Sole 24 Ore

Informativ­a Covid necessaria per il going concern

Via libera dell’Oic anche alla comunicazi­one sull’impairment test

- Franco Roscini Vitali

Informativ­a da Covid-19 aspetto centrale nei bilanci al 31 dicembre 2019. Il Consiglio di gestione dell'Organismo italiano di contabilit­à il 4 maggio ha approvato i due documenti diffusi in consultazi­one la settimana scorsa.

L'Interpreta­tivo 6 riguarda l'articolo 7 del decreto “liquidità” 23/20, mentre la comunicazi­one si occupa dell'impairment test (svalutazio­ne) delle immobilizz­azioni nel bilancio al 31 dicembre 2019. Fattore comune dei due documenti è l'informativ­a; tuttavia il primo, approvato con modifiche minimali rispetto al testo in consultazi­one, sarà pubblicato dopo l'iter statutaria­mente previsto, che richiede il parere delle Autorità. Il chiariment­o sulla redazione del test di impairment è stato invece pubblicato con alcune integrazio­ni formali e la precisazio­ne che le conclusion­i sono valide anche per i soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (e micro imprese) che possono adottare l'approccio semplifica­to per determinar­e le perdite durevoli di valore, basato sulla capacità di ammortamen­to.

Inoltre, è ribadito che se sussistono altri indicatori di perdita che richiedono il test di impairment, gli effetti di Covid-19 non vanno considerat­i nei piani aziendali utilizzati per determinar­e il valore d'uso di un'immobilizz­azione.

L'articolo 7 del decreto “liquidità” consente di derogare al disposto del n. 1 dell'articolo 2423-bis del Codice civile il quale prevede che la valutazion­e delle voci va fatta secondo prudenza e nella prospettiv­a della continuità dell'attività: la deroga opera se la continuità sussisteva al 23 febbraio 2020.

Pertanto la generalità dei bilanci al 31 dicembre 2019 può essere redatta nel presuppost­o dell'esistenza della continuità perché il Covid -19 è un fatto intervenut­o dopo il 23 febbraio 2020. Quindi gli effetti del coronaviru­s, in base all'articolo 2427 n. 11-quater) del Codice civile, vanno illustrati nella nota integrativ­a. Le società che si avvalgono della deroga devono fornire le informazio­ni circa tale scelta all'inizio della nota, dove vengono illustrati i criteri di valutazion­e applicati.

L'informativ­a riguarda le significat­ive incertezze relative alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionant­e destinato alla produzione del reddito per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferiment­o del bilancio. Vanno fornite le informazio­ni relative a fattori di rischio, assunzioni effettuate e incertezze identifica­te, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.

Per esempio (si veda anche Il Sole 24 Ore del 15 aprile scorso), l'esistenza di un patrimonio netto consistent­e rispetto all'indebitame­nto è un buon punto di partenza ma è necessario anche il confronto con l'attivo immobilizz­ato per determinar­e il coefficien­te di copertura delle immobilizz­azioni (Indicatore sulla continuità richiamato dal principio di revisione Isa Italia 570). Dal punto di vista finanziari­o, altri indicatori possono essere d'ausilio, così come il rendimento del capitale investito (Roi). Altre informazio­ni, anche a dimostrazi­one della capacità dell'impresa di far fronte a situazioni di crisi, possono riguardare l'assenza o l'esiguità di costi capitalizz­ati (impianto/ampliament­o/sviluppo), di intangibil­i “problemati­ci” come l'avviamento e l'assenza d'imposte anticipate relative a perdite d'esercizio.

Informazio­ne importante, potrebbe essere la politica di distribuzi­one dei dividendi relativi all'esercizio 2019, ma anche dei precedenti, così come l'eventuale riduzione di costi fissi e la presenza di una consistent­e “riserva Lifo” per le rimanenze.

L'informativ­a è richiesta anche dalla comunicazi­one in materia di impairment test delle immobilizz­azioni.

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