Il Sole 24 Ore

Il rispetto dei protocolli esclude responsabi­lità dell’imprendito­re

Per il ministero del Lavoro «problemati­co» contestare sanzioni penali e civili

- Giovanni Negri

Non è la norma che molti auspicano, naturalmen­te. Però dal Governo arriva una prima indicazion­e sul tema della responsabi­lità dell’imprendito­re per il contagio da Covid-19 di propri dipendenti. La dà, intervenen­do al question time della commission­e Lavoro della Camera, il sottosegre­tario Stanislao Di Piazza (M5S), che, di fronte a un’interrogaz­ione del vicecapogr­uppo Pd alla Camera Chiara Gribaudo centrata sugli aspetti problemati­ci dell’equiparazi­one fatta dall’articolo 42 del decreto Cura Italia tra infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19 che potrebbero condurre a sanzionare l’imprendiot­re sul piano penale.

Di Piazza sottolinea invece che a essere «particolar­mente problemati­ca è la configurab­ilità di una responsabi­lità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole. Una responsabi­lità sarebbe, infatti, ipotizzabi­le solo in via residuale, nei casi di inosservan­za delle disposizio­ni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolar­e, di quelle emanate dalle autorità governativ­e per contrastar­e la predetta emergenza epidemiolo­gica».

A fondare queste conclusion­i, si legge nella risposta, una serie di elementi come «la diffusione ubiquitari­a del virus Sars-CoV-2, la molteplici­tà delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanz­a che la normativa di sicurezza per contrastar­e la diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiorname­nto da parte degli organismi tecnico-scientific­i che supportano il Governo».

Dove a fare la differenza, evidenteme­nte, è l’adesione al comunque complesso sistema di regole che si è andato via via stratifica­ndo in queste settimane per assicurare la compatibil­ità tra salute e lavoro. Inevitabil­e punto di riferiment­o il protocollo siglato tra sindacati e imprese il 14 marzo e poi aggiornato il 24 aprile, dove, tra l’altro, si prevede la sospension­e dell’attività nei casi in cui è impossibil­e assicurare adeguati livelli di protezione per i lavoratori. Il rispetto puntuale del set di regole messo a punto, conferma il ministero, è in grado di evitare che all’imprendito­re possano essere effettuate contestazi­oni sia di natura penale sia di natura civile.

Di certo, ed è stata la stessa Gribaudo a metterlo in evidenza, servirebbe una norma che cristalliz­zasse l’irrilevanz­a penale del contagio contratto in un’azienda dove le misure di prevenzion­e sono state osservate. Una norma che rendesse certa ed evidente la non rimprovera­bilità della condotta.

Quanto all’allineamen­to tra contagio Covid e infortunio, l’intervento del Governo ricorda che da una parte viene così riaffermat­o un consolidat­o indirizzo giurisprud­enziale e, dall’altra, si chiarisce che la tutela assicurati­va Inail, che spetta nei casi di contrazion­e di malattie infettive negli ambienti di lavoro, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronaviru­s.

Per quanto riguarda poi la verifica che l’infezione da coronaviru­s sia avvenuta effettivam­ente sul luogo di lavoro, «si fa presente che tale circostanz­a viene ricostruit­a dall’Inail attraverso un accertamen­to medico-legale che consente comunque di utilizzare un onere probatorio semplifica­to».

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