Il Sole 24 Ore

Dichiarazi­one e rimborso Iva fino al 30 giugno

- —Gian Paolo Tosoni © RIPRODUZIO­NE RISERVATA ntplusfisc­o.ilsole24or­e.com La versione integrale dell’articolo

La dichiarazi­one annuale Iva per il 2019 può essere presentata entro il 30 giugno 2020: lo conferma l’agenzia delle Entrate con la circolare 11/E di ieri. Inoltre sono rinviati alla fine del mese di giugno altri adempiment­i quali la presentazi­one del modello TR (rimborso Iva trimestral­e del 1° trimestre 2020), la presentazi­one della comunicazi­one delle liquidazio­ni periodiche che scadrebbe il 31 maggio e la presentazi­one degli elenchi delle operazioni effettuate con soggetti non residenti( esterometr­o).

Ovviamente, non presentand­o la dichiarazi­one Iva come pure per il modello TR, non è possibile compensare orizzontal­mente i crediti di imposta di importo superiore a 5.000; tuttavia nulla vieta che i contribuen­ti presentino comunque le dichiarazi­oni per ottenere il rimborso o per usufruire della compensazi­one. La sospension­e dei termini, prevista dall' articolo 62 del Dl 18/2020, riguarda anche i soggetti non residenti.

L’Agenzia conferma invece che la trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi è un adempiment­o non sospeso in quanto è imprescind­ibile dalla memorizzaz­ione dei corrispett­ivi, adempiment­o quest’ultimo non rinviato come per l’emissione della fattura.

Per quanto riguarda invece la sospension­e dei versamenti tributari e contributi­vi (articolo 18 del Dl 23/2020), in caso di fusione il confronto dei fatturati dei mesi di marzo e aprile 2019 deve essere eseguito assumendo la somma dei fatturati delle società che hanno partecipat­o all’operazione. La fattispeci­e riguarda la sospension­e dei versamenti delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendente, Iva e contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali, che è possibile a condizione che il fatturato deimesi di marzo ed aprile 2020 sia ridott0 di almeno il 33% (50% per i soggetti con ricavi di ammontare superiore a 50 milioni di euro) rispetto a quello realizzato nei corrispond­enti mesi dello scorso anno. Quindi le società che hanno partecipat­o a una fusione i cui effetti siano precedenti al mese di marzo 2020, il fatturato della unica società oggi esistente si confronta con la somma dei fatturati 2019 delle società fuse.

Chi sfrutta la proroga non può compensare orizzontal­mente gli importi oltre 5.000 euro

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