Dichiarazione e rimborso Iva fino al 30 giugno
La dichiarazione annuale Iva per il 2019 può essere presentata entro il 30 giugno 2020: lo conferma l’agenzia delle Entrate con la circolare 11/E di ieri. Inoltre sono rinviati alla fine del mese di giugno altri adempimenti quali la presentazione del modello TR (rimborso Iva trimestrale del 1° trimestre 2020), la presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche che scadrebbe il 31 maggio e la presentazione degli elenchi delle operazioni effettuate con soggetti non residenti( esterometro).
Ovviamente, non presentando la dichiarazione Iva come pure per il modello TR, non è possibile compensare orizzontalmente i crediti di imposta di importo superiore a 5.000; tuttavia nulla vieta che i contribuenti presentino comunque le dichiarazioni per ottenere il rimborso o per usufruire della compensazione. La sospensione dei termini, prevista dall' articolo 62 del Dl 18/2020, riguarda anche i soggetti non residenti.
L’Agenzia conferma invece che la trasmissione telematica dei corrispettivi è un adempimento non sospeso in quanto è imprescindibile dalla memorizzazione dei corrispettivi, adempimento quest’ultimo non rinviato come per l’emissione della fattura.
Per quanto riguarda invece la sospensione dei versamenti tributari e contributivi (articolo 18 del Dl 23/2020), in caso di fusione il confronto dei fatturati dei mesi di marzo e aprile 2019 deve essere eseguito assumendo la somma dei fatturati delle società che hanno partecipato all’operazione. La fattispecie riguarda la sospensione dei versamenti delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendente, Iva e contributi previdenziali e assistenziali, che è possibile a condizione che il fatturato deimesi di marzo ed aprile 2020 sia ridott0 di almeno il 33% (50% per i soggetti con ricavi di ammontare superiore a 50 milioni di euro) rispetto a quello realizzato nei corrispondenti mesi dello scorso anno. Quindi le società che hanno partecipato a una fusione i cui effetti siano precedenti al mese di marzo 2020, il fatturato della unica società oggi esistente si confronta con la somma dei fatturati 2019 delle società fuse.
Chi sfrutta la proroga non può compensare orizzontalmente gli importi oltre 5.000 euro