Il Sole 24 Ore

Liquidazio­ne maggiore imposta, legittima la notifica dell’avviso

Nel caso l’Agenzia ritenga la tassa dovuta rispetto all’autoliquid­azione

- Angelo Busani

L’attività dell’agenzia delle Entrate avente a oggetto il controllo dell'autoliquid­azione delle imposte (di registro, ipotecaria e catastale) dovute in sede di registrazi­one degli atti notarili può beneficiar­e del periodo di sospension­e (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) disposta dall’articolo 67, comma 1, del Dl 18/20; ciò non impedisce comunque all’Agenzia di effettuare comunque tale attività di controllo, con la conseguenz­a che è legittima la notifica dell’avviso di liquidazio­ne di una maggior imposta principale che l’Agenzia ritenga dovuta rispetto all’autoliquid­azione effettuata dal notaio.

È questa la risposta al quesito n. 5.14 contenuta nella circolare 11/ E/20. Tale quesito riguardava dunque la cosiddetta “imposta principale postuma”, vale a dire quell’imposta che sia liquidata dall’Ufficio in dipendenza del controllo della tassazione effettuata dal notaio rogante in sede di registrazi­one (e relativa autoliquid­azione) degli atti dal medesimo ricevuti. Ebbene, per i controlli che l’Ufficio deve svolgere, la decretazio­ne d’urgenza ha concesso, disponendo la sospension­e dei termini, più tempo (rispetto agli ordinari 60 giorni, articolo 3-ter, Dlgs 463/97); ma ciò non significa che se l’Ufficio sia pronto per inviare un avviso di liquidazio­ne, questo non possa essere notificato nel periodo di sospension­e.

La legge di registro impone (articolo 19, Dpr 131/86) di denunciare, entro 20 giorni dal loro verificars­i, tutti quegli eventi che danno luogo alla debenza di una maggiore imposta di registro. Si pensi al caso dell'atto sottoposto a condizione sospensiva che, perciò, sia stato registrato con l’applicazio­ne dell'imposta di registro in misura fissa e al successivo verificars­i della condizione predetta. La denuncia dell'evento attiva un procedimen­to finalizzat­o all’emanazione, da parte dell'Ufficio, di un avviso di liquidazio­ne dell’imposta che si rende dovuta. Ebbene, ai sensi dell’articolo 62, Dl 18/20, la predetta denuncia è da intendersi ricompresa tra gli adempiment­i che, se scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020, fermo restando che chi vuole comunque compiere, può farlo anche nel periodo di sospension­e.

Sempre in ambito notarile, la risposta al quesito 2.13 chiarisce che è prorogata al 30 giugno 2020 la data entro la quale occorre presentare alle Entrate il repertorio recante le annotazion­i degli atti stipulati nei primi quattro mesi dell’anno . Oltre che i notai, l’obbligo di presentazi­one quadrimest­rale del repertorio grava anche su ufficiali giudiziari e segretari o delegati della pubblica amministra­zione che rogano atti pubblici. La proroga a fine giugno dipende dall’articolo 62 Dl 18/20, il quale concerne gli adempiment­i che avrebbero dovuto effettuars­i tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

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