Il Sole 24 Ore

I tempi per l’accertamen­to si spostano in avanti

L’Agenzia specifica che c’è un differimen­to a suo favore di 84 giorni

- Dario Deotto Luigi Lovecchio

La sospension­e dei termini delle attività di accertamen­to, disposta nell'articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020, determina ipso iure una corrispond­ente proroga dei termini decadenzia­li per tutte le annualità, anche per quelle non in scadenza a fine anno. La risposta 5.9 della circolare n. 11/E conferma quanto sostenuto su queste pagine (si veda Il Sole 24 Ore del 25 aprile scorso).

Il quesito rivolto alle Entrate riguardava l'impatto della “moratoria” prevista nel citato articolo 67, tra l'altro, sui termini dell'accertamen­to in scadenza alla fine del 2020. Al riguardo, si ricorda che per effetto della legge di conversion­e del decreto “cura Italia”, nel comma 4 del medesimo articolo 67 il richiamo originaria­mente recato al contenuto integrale dell'articolo 12 del Dlgs 159/2015 è stato limitato ai commi 1 e 3. Ciò, al fine di evitare l'applicazio­ne del secondo comma dello stesso articolo 12, a mente del quale, in caso di sospension­e dei termini per eventi eccezional­i, tutti i termini in scadenza nell'anno della sospension­e sono automatica­mente prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo. L'intervento della legge di conversion­e, tuttavia, ha determinat­o delle criticità. In primo luogo, il terzo comma dell'articolo 12 si rivolge all'agente della riscossion­e e dunque appare fuori contesto in un articolo destinato agli enti impositori. Inoltre, va rilevato che il comma 1 dello stesso articolo 12 stabilisce il principio secondo cui, ad una sospension­e dei termini disposta in favore del contribuen­te, corrispond­e una analoga sospension­e in favore degli enti impositori. Senonché, nell'ambito della disciplina del Dl 18/2020 non vi è una corrispond­enza tra le sospension­i dei termini e dei tributi per i contribuen­ti e quelle riferite agli enti impositori. Ne deriva che anche il primo comma del citato articolo 12 del Dlgs 159/2015 non può, di fatto, trovare applicazio­ne.

E allora, l'unica strada possibile per ravvisare una estensione, seppure limitata, delle scadenze dell'accertamen­to a favore dell'amministra­zione era ed è quella di far leva sul contenuto dell'articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020. Si può infatti sostenere che, stante la sostanzial­e inoperativ­ità della norma del Dlgs 159/2015, la sospension­e disposta dal decreto “cura Italia” (articolo 67, comma 1), dall'8 marzo al 31 maggio, determini per legge un differimen­to di pari durata di tutti i termini dell'accertamen­to. Questa è per l'appunto la conclusion­e cui giunge il documento di prassi, secondo cui la “moratoria” in esame comporta «in virtù di un principio generale lo spostament­o in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospension­e», anche con riferiment­o ai termini che non scadono nel 2020.

Ne consegue che, a legislazio­ne vigente, tutte le scadenze afferenti le annualità non ancora decadute sono allungate, per le Entrate, di un periodo di 84 giorni (in realtà, si tratta di 85 giorni, dovendo contare sia il giorno di partenza che quello finale).

Non è difficile tuttavia prevedere che la questione sarà nuovamente affrontata dal legislator­e, stante l'irragionev­olezza di un assetto che dispone, nel contempo, la proroga biennale per la notifica delle cartelle di pagamento (articolo 68 del Dl 18/2020) e un differimen­to molto più limitato, anche se generalizz­ato, per gli atti di accertamen­to.

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