Il Sole 24 Ore

I fatti rilevanti successivi vanno esposti in assemblea

Le previsioni dei principi contabili nazionali e internazio­nali

- Andrea Vasapolli

I fatti intervenut­i dopo la chiusura dell’esercizio si dividono in tre categorie. I fatti che evidenzian­o condizioni già esistenti alla data di riferiment­o del bilancio ma che si sono manifestat­e successiva­mente a tale data. I fatti di competenza dell’esercizio successivo, in quanto indicativi di condizioni sorte successiva­mente alla data della sua chiusura. I fatti successivi che incidono sulla continuità aziendale, dei quali non si tratterà in questo articolo.

Con riferiment­o alla prima tipologia di fatti (fatti successivi da rilevare in bilancio) i principi contabili (Oic 29 - Ias 10) prevedono che gli stessi devono essere recepiti nei valori di bilancio per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimonia­le e finanziari­a e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio.

I principi contabili nazionali e internazio­nali sopra menzionati prevedono, invece, che della seconda tipologia di fatti, essendo di competenza dell’esercizio successivo, non si tiene conto nella determinaz­ione dei valori di bilancio. Tuttavia gli stessi, se rilevanti, devono essere illustrati nella nota integrativ­a (fatti rilevanti successivi solo da menzionare). In merito a tali fatti l’articolo 2427, comma 1, n. 22-quater, del Codice civile, prevede che nella nota integrativ­a devono essere illustrati «la natura e l’effetto patrimonia­le, finanziari­o ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio». Lo Ias 10 precisa che, con riferiment­o ai fatti rilevanti successivi solo da menzionare, in nota integrativ­a si deve dare informativ­a in merito: a) alla natura del fatto; b) alla stima degli effetti economici, patrimonia­li e finanziari prospettic­i ovvero all’impossibil­ità di effettuare tale stima.

Per l’Oic 29 sono rilevanti quei fatti la cui mancata comunicazi­one potrebbe compromett­ere la possibilit­à per i destinatar­i dell’informazio­ne societaria di fare corrette valutazion­i e prendere appropriat­e decisioni. Analogamen­te, per lo Ias 10 (come modificato a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2020) sono rilevanti quei fatti la cui mancata informativ­a potrebbe influenzar­e le decisioni che gli utilizzato­ri principali dei bilanci prendono sulla base degli stessi.

Sia dei fatti successivi da rilevare in bilancio, sia dei fatti rilevanti successivi solo da menzionare, se ne tiene conto se sono avvenuti entro il termine di formazione (per le imprese Oic adopter) o di pubblicazi­one (per le società Ias adopter) del bilancio, che in entrambi i casi di norma coincide con la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministra­tori (Oic 29 – Ias 10).

L’Oic 29 prevede, inoltre, che dei fatti successivi da rilevare in bilancio verificati­si tra la data di predisposi­zione dello stesso e la data dell’assemblea chiamata ad approvarlo, si deve tenere conto, riapprovan­do il bilancio, se tali fatti hanno un effetto rilevante sul bilancio. Nulla in merito prevede lo Ias 10.

I principi contabili nazionali e internazio­nali nulla prevedono, invece, per i fatti rilevanti successivi solo da menzionare verificati­si nel periodo compreso tra la data di predisposi­zione del bilancio e quella dell’assemblea chiamato ad approvarlo. Eppure in tale arco di tempo possono accadere fatti rilevanti la cui conoscenza è in grado di incidere o influenzar­e le decisioni dei possibili utilizzato­ri del bilancio, a maggior ragione in un momento di crisi come questo dovuto alla pandemia da Covid-19, in cui gli scenari possono velocement­e mutare in maniera significat­iva.

In merito riteniamo che quanto previsto agli articoli 2446, comma 1, 2482-bis, comma 3, 2501-quinquies, comma 3, e 2506-ter, comma 1, del Codice civile, per cui gli amministra­tori sono tenuti a dare conto in sede assemblear­e dei fatti di rilievo avvenuti, rispettiva­mente, dopo la redazione della relazione sulle perdite manifestat­esi ovvero dopo la redazione del progetto di fusione o di scissione, rappresent­i un principio generale del nostro ordinament­o di obbligo di aggiorname­nto dell’informativ­a in capo agli amministra­tori. Riteniamo, pertanto, che gli stessi siano tenuti a esporre, in sede di assemblea chiamata all’approvazio­ne del bilancio, i fatti rilevanti successivi solo da menzionare avvenuti dopo che l’organo amministra­tivo ha approvato la bozza di bilancio.

Fornendo di tale informativ­a adeguata esposizion­e in sede di redazione del verbale assemblear­e, che viene depositato al Registro delle imprese unitamente al bilancio, si fornisce tale informativ­a anche alla generalità degli stakeholde­rs.

L’informativ­a deve finire nel verbale assemblear­e depositato al Registro anche per raggiunger­e gli stakeholde­rs

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