Il Sole 24 Ore

Dilettanti, fino a 200mila euro spese di pubblicità deducibili

L’amministra­zione non può sindacare sull’inerenza e la congruità dell’onere Secondo la Cassazione si tratta di una presunzion­e legale assoluta

- Antonio Iorio

Le somme fino a 200mila euro corrispost­e alle società e alle associazio­ni sportive dilettanti­stiche costituisc­ono spese di pubblicità deducibili in base a una presunzion­e legale assoluta che non consente all’amministra­zione alcun sindacato sull’inerenza e sulla congruità dell'onere. A confermare questo importante orientamen­to è la Corte di cassazione con l’ordinanza nr. 8540 depositata ieri.

Le Entrate contestava­no a una ditta individual­e la deducibili­tà di costi di sponsorizz­azione sostenuti a favore di una associazio­ne sportiva dilettanti­stica. Secondo l'ufficio, le sponsorizz­azioni non erano né inerenti rispetto all'attività svolta, né congrue.

L'accertamen­to veniva impugnato innanzi alla competente Ctp che lo annullava mentre la Ctr, cui si appellava l’Ufficio, riformava la sentenza ritenendo corretta la rettifica dellìAgenz­ia. Il contribuen­te ricorreva in Cassazione lamentando l’errata decisione in ordine al preteso requisito di inerenza. La Suprema corte, ha accolto il ricorso.

Larticolo 90 della legge 289/02 ha previsto che il corrispett­ivo in denaro o in natura in favore di società, associazio­ni sportive dilettanti­stiche e fondazioni che svolgono attività nei settori giovanili riconosciu­te dalle federazion­i sportive o da enti di promozione sportiva, costituisc­e per il soggetto erogante una spesa di pubblicità nel limite annuo di 200mila euro.

Secondo i giudici di legittimit­à si tratta di una presunzion­e legale assoluta, circa la natura pubblicita­ria della spesa, a favore del soggetto erogante. È necessario a tal fine che:

• il soggetto sponsorizz­ato sia una compagine sportiva,

• venga rispettato il limite quantitati­vo di spesa;

• la sponsorizz­azione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;

• il soggetto sponsorizz­ato abbia effettivam­ente posto in essere una specifica attività promoziona­le.

Unica eccezione a tale deducibili­tà è costituita dall’eventuale inesistenz­a dell'operazione ovvero dalla sovrafattu­razione del costo. Nella specie l’Ufficio non aveva messo in discussion­e né l'effettivit­à della spesa per la sponsorizz­azione, né la sua eventuale sovrafattu­razione. La decisione conferma l'orientamen­to della giurisprud­enza di legittimit­à in materia (nr. 22855/2018, 13508/2018, 7202/2017 e 5720/2016). Va detto che la stessa Agenzia con la circolare 21/03, aveva già condiviso tale interpreta­zione affermando, infatti, che la norma ha introdotto una presunzion­e assoluta circa la natura di tali spese.

Nonostante tale orientamen­to, negli anni questi costi sono stati spesso contestati. Ciò si verifica soprattutt­o quando l'importo erogato per la pubblicità,è ritenuto dai verificato­ri sproporzio­nato rispetto all'utile dell’impresa, contestand­o così una antieconom­icità del costo. Vi è da sperare che gli uffici si astengano da altre contestazi­oni e abbandonin­o i contenzios­i pendenti che purtroppo per le imprese rappresent­ano ulteriori oneri non sempre recuperati con adeguate condanne alle spese da parte dei giudici.

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