Estese all’arbitrato le regole del rito civile a distanza
Applicazione analogica per la fase 2. Il nodo del «capo dell’ufficio»
Con la conversione del Dl Cura Italia, le disposizioni sul processo civile dell’articolo 83 si applicano, in quanto compatibili, anche all’arbitrato rituale. Non è però di immediata evidenza come. Alcune disposizioni hanno effetto automatico, come la sospensione dei termini e l’autentica a distanza della procura. Altre non richiedono particolare sforzo di adattamento, come le camere di consiglio a distanza. Altre richiedono una decisione del giudice, che spetterà quindi all’arbitro, come per il rinvio dell’udienza previsto nella seconda parte del comma 2 oppure per la dichiarazione di urgenza ai sensi del comma 3, lettera a).
Infine, un gruppo di disposizioni presuppone una decisione del «capo dell’ufficio giudiziario» e qui si presenta qualche difficoltà perché l’arbitrato non è incardinato in un ufficio giudiziario. I possibili scenari sono due. Se l’arbitrato è amministrato da un’istituzione, sarà questa a dover prendere le decisioni. È il caso della dichiarazione di urgenza del nuovo arbitrato ai sensi del comma 3, lettera a). Sempre l’istituzione, in vista della fase 2, specie quando le udienze si tengano presso la sua sede, dovrà decidere se disporre un ulteriore rinvio di queste oltre il 30 giugno oppure adottare le misure organizzative di cui ai commi 6 e 7, anche in forma di linee guida, idonee a consentirne la celebrazione, eventualmente da remoto. In realtà lo svolgimento di udienze e attività peritali da remoto è già patrimonio del diritto dell’ arbitrato, per cui si assist equi a un insolito fenomeno di travaso normativo da questo al processo civile: l’ articolo 816 bis del Cpc rimette infatti agli arbitri ogni decisione sulle regole procedurali con il solo limite del contraddittorio. Qualche istituzione arbitrale, anzi, già prevede chele udienze possano svolgersi con ogni mezzo idoneo.
L’altro scenario riguarda gli arbitrati non amministrati da un’istituzione e, in parte, anche quelli che siano amministrati solo in alcune fasi, ad esempio per la nomina degli arbitri. Non essendovi alcuna istituzione coinvolta, il carattere privato della giustizia arbitrale si manifesta nella sua massima estensione: le regole dei commi 6 e 7 subiscono una singolare mutazione genetica e divengono regole di organizzazione degli arbitri stessi che, quali professionisti, saranno tenuti a gestire lo svolgimento delle udienze nel quadro dei protocolli adottati in studio per tutti gli appuntamenti professionali, ovvero rinviarle oltre il 30 giugno qualora non possano garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie.
Due aspetti avrebbero forse meritato attenzione da parte del legislatore: gli arbitrati irrituali, a cui sembra logico estendere queste disposizioni per analogia, in quanto compatibili. E il regime transitorio, essendo l’estensione all’arbitrato intervenuta già in pendenza della sospensione prevista per la fase 1: sospendere ora potrebbe determinare disparità di trattamento fra le parti e comunque rimane il dubbiose la sospensione operi retroattivamente dal 9 marzo ritenendosi già per analogia applicabile la norma agli arbitrati o, come sembra indicare il comma 2 dell’articolo 12 della legge di conversione, solo dall’entrata in vigore della stessa. Quale che sia la scelta, le attività compiute dalle parti nel periodo restano valide salvo valutare se occorrano modifiche ai termini concessi per garantire l’effettività del contraddittorio.