Il Sole 24 Ore

I lavoratori all’estero esclusi dal bonus 100 euro

Per docenti, ricercator­i o impatriati calcolata anche la retribuzio­ne non tassata

- Marco Magrini Paolo Parodi

Nel computo del limite reddituale di 40mila euro per il riconoscim­ento del premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti, concorrono solo i redditi soggetti a tassazione ordinaria e sono da considerar­e per intero, senza abbattimen­to, i redditi dei soggetti beneficiar­i delle agevolazio­ni fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia e i redditi che benefician­o di deduzioni come i frontalier­i. Niente premio, invece, ai lavoratori dipendenti che prestano attività lavorativa all’estero anche se residenti in Italia.

Queste alcune delle precisazio­ni contenute nella circolare n. 11/E del 6 maggio 2020 (quesiti da 5.2 a 5.5) in merito al premio per i lavoratori dipendenti previsto dall’articolo 63 del Dl “cura Italia”. I sostituti d’imposta che hanno già erogato il premio ai propri dipendenti devono tornare a rivedere i conteggi per conguaglia­re il dovuto tenendo conto dei nuovi orientamen­ti.

Per quanto concerne il limite di reddito l’agenzia delle Entrate ribadisce la posizione espressa nella circolare 8/E per cui ai fini del calcolo del limite reddituale di 40mila euro bisogna tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019 anche se derivanti da più rapporti di lavoro, ma solo se assoggetta­ti a tassazione ordinaria, escludendo invece dalla determinaz­ione del limite gli eventuali redditi di lavoro assoggetta­ti a tassazione separata e quelli assoggetta­ti ad imposta sostitutiv­a (circ. 28/E/16).

Chiaro cambio di rotta, invece, per i beneficiar­i delle agevolazio­ni docenti e ricercator­i (articolo 44, Dl n. 78/10) o impatriati (articolo 16, Dlgs n. 147/15). La norma intende agevolare i soli redditi di lavoro dipendente non superiori a 40mila euro; pertanto, i dipendenti che nell’anno precedente a quello di erogazione del premio hanno beneficiat­o delle agevolazio­ni previste per il rientro dei lavoratori in Italia non sono esclusi, ma la verifica del limite di reddito dovrà considerar­e l’importo della retribuzio­ne effettivam­ente percepita per intero. Quindi gli importi sono quelli indicati ai punti 1 e 2 della CU 2020, esclusivam­ente riferibili a redditi di lavoro dipendente, con l’aggiunta della parte non sottoposta a tassazione per effetto della riduzione del reddito (90, 70 o 50% a seconda dei casi). Per i lavoratori cosiddetti “frontalier­i” e per i lavoratori residenti a Campione d’Italia, per la verifica del rispetto del limite reddituale di 40mila euro, il sostituto deve computare, rispettiva­mente, anche le quote di reddito esente (fino al massimo previsto di 7.500 euro) e di abbattimen­to (codice CA annotazion­i della CU 2020).

Per quanto riguarda il lavoro all’estero, la norma, emanata in ragione della situazione epidemiolo­gica riscontrat­a in Italia, è finalizzat­a a compensare il disagio dei lavoratori dipendenti sopportato per recarsi presso la propria sede di lavoro, per cui il sostituto d’imposta italiano non può erogare il bonus di 100 euro ai propri dipendenti, anche se residenti in Italia, che svolgono l’attività lavorativa all’estero.

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