Il Sole 24 Ore

Controlli, adempiment­i, sconti: le istruzioni delle Entrate

Raccolte in una circolare le risposte delle Entrate ai quesiti sul Cura Italia Estesa la procedura a distanza anche alle conciliazi­oni

- Laura Ambrosi

Dalla detrazione dei costi per l’acquisto delle mascherine alle conseguenz­e della sospension­e dei termini fiscali. L’agenzia delle Entrate ha raccolto in una circolare 34 risposte ad altrettant­i quesiti sul decreto Cura Italia. E arriva la conferma che la dichiarazi­one annuale Iva per il 2019 può essere presentata entro il 30 giugno 2020.

Conciliazi­one a distanza, notifica di atti urgenti e termini sospesi anche per l’adesione: sono queste alcune delle risposte delle Entrate raccolte nella circolare n. 11 di ieri.

La conciliazi­one

Il documento estende la procedura già prevista per i procedimen­ti di adesione «a distanza», anche alle conciliazi­oni. L’accordo, quindi, va sottoscrit­to con firma digitale e poi potrà essere depositato tramite il Sistema informativ­o della giustizia tributaria.

Notifica atti

La circolare ricorda che l’articolo 67 del Cura Italia disciplina la sospension­e dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamen­to dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Solo per situazioni indifferib­ili e urgenti le attività proseguira­nno. Tale valutazion­e dovrà avvenire caso per caso, sono comunque considerat­e indifferib­ili e urgenti la constatazi­one del fatto costituent­e reato e la richiesta di misure cautelari per il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Nel caso di misure cautelari, il termine di 120 giorni per la notifica dell’atto impositivo, si intende sospeso fino al 31 maggio.

L’adesione

È stato richiesto se nel computo dei giorni si debbano sommare sia la sospension­e Covid, sia eventualme­nte la pausa estiva. L’Agenzia, richiamand­o precedenti circolari, ha confermato il cumulo di tutte le sospension­i e quindi ai 60 più 90 giorni ordinariam­ente previsti in caso di adesione, si sommano i 64 (dal 9 marzo all’11 maggio) ed eventualme­nte i 31 giorni della pausa estiva (dall’1 al 31 agosto). Secondo la circolare tale interpreta­zione risulta coerente con il trattament­o del termine di 90 giorni dell’adesione il quale fa esplicito riferiment­o all’impugnazio­ne.

Questa posizione va salutata favorevolm­ente in quanto consentire­bbe anche al contribuen­te di beneficare di termini più lunghi. Tuttavia, lascia perplessi la certezza dell’Agenzia sulla controvers­a questione, soprattutt­o alla luce dei precedenti in materia.

Giova ricordare che dinanzi alla medesima norma, ora richiamata dall’Ufficio a sostegno della propria conclusion­e, la Cassazione aveva escluso la cumulabili­tà dei termini feriali. I giudici di legittimit­à (sentenze 7386/2019, 7995/2016 e 11632/2015) avevano dichiarato l’ inammissib­ilità dei ricorsi presentati con il cumulo dei giorni (90 adesione+ sospension­e feriale ), ritenendo l’ adesione una procedura amministra­tiva, perla quale non era applicabil­e una regola solo processual­e. La questione è stata risolta solo a seguito di specifico intervento normativo (articolo 7-quater, comma 18, del Dl 193/2016).

Nella sospension­e Covid-19 non è prevista alcuna estensione alla fase dell’adesione, con la conseguenz­a che oggettivam­ente resta il dubbio sulla cumulabili­tà.

Si tratta di una questione particolar­mente delicata atteso che l’eventuale inammissib­ilità può essere sempre rilevata anche di iniziativa del giudice in ogni stato e grado del procedimen­to (fino in Cassazione), senza la necessità che una delle partila eccepisca. In termini concreti, quindi, l’ interpreta­zione dell’agenzia delle Entrate non conferisce( e mai potrebbe farlo) alcuna garanzia ai contribuen­ti e, soprattutt­o, ai profession­isti che li assistono in questa fase.

Nel sistema delle fonti normative non sono comprese le circolari dell’Agenzia, così̀ come non lo sono le risoluzion­i o le note, con la ovvia conseguenz­a che non possono di certo innovare o integrare una norma.

Le sicure conclusion­i della circolare a favore dellacumul abilità, nonostante i contrari precedenti giurisprud­enziali, sono quantomeno singolari: salvo, infatti, l’Agenzia abbia notizia di un’imminente modifica normativa, sembra un suggerimen­to che potrebbe danneggiar­e solo il contribuen­te. Anche perché, in questa situazione, gli uffici non rischiano nulla, trattandos­i di un termine di impugnazio­ne rilevante solo per i contribuen­ti.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy