Credito d’imposta cedibile anche in modo parziale
L’agenzia delle Entrate consente un utilizzo flessibile del bonus
Massima flessibilità per le cessioni di crediti fiscali acquisiti dalle imprese nel quadro di operazioni di recupero e messa in sicurezza di immobili. L’importante apertura arriva con la risposta a interpello 126, pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate. Una risposta che, di fatto, anticipa le aperture sul fronte delle cessioni di crediti alle quali il Governo sta lavorando proprio in questi giorni.
Il caso esaminato dall’interpello è quello di un’impresa che lavora con i condomìni, progettando e realizzando interventi strutturali di messa in sicurezza antisismica e di miglioramento dell’involucro edilizio degli edifici. Nel realizzare questi interventi, la società incassa come forma di pagamento i crediti di imposta, ceduti in base alle regole indicate, a più riprese, dall’agenzia delle Entrate.
Ora chiede di conoscere la corretta modalità di cessione del credito di imposta acquisito dai condomini in seguito all’esecuzione di lavori. Vuole, cioè, sapere se, al momento delle ulteriori cessioni del credito di imposta, sia necessario per forza trasferire l’intero ammontare del bonus oppure se ci si possa limitare alla parte di credito disponibile anno dopo anno per l’utilizzo in compensazione. Allargando il discorso, poi, l’impresa chiede quali siano i margini di flessibilità che ha a disposizione nell’effettuare le cessioni.
L’ipotesi, avanzata nella domanda, è che la flessibilità debba essere massima. Il motivo è che né le norme primarie né quelle di attuazione pongono limiti particolari al cessionario. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un utilizzo poco rigido dello strumento.
L’agenzia delle Entrate accoglie, nella sostanza, questa impostazione. Secondo la sua ricostruzione, infatti, «è possibile - si legge nella risposta - cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo avere già utilizzato in compensazione alcune rate del credito, o parte di esse». La sostanza, quindi, è che la flessibilità è massima.
Una volta che il credito viene ceduto ed entra nella disponibilità dell’impresa, questa potrà scegliere, con il passare del tempo, se trasferirlo ad altri o se utilizzarlo direttamente. Il trasferimento, poi, potrà avvenire anche verso soggetti diversi. In questo modo diventa più semplice, per l’impresa, amministrare il credito e combinarlo con altre forme di pagamento liquido.
Una scelta, quella dell’agenzia delle Entrate, che non coinvolge direttamente il condominio, in quanto regola il comportamento del cessionario del credito d’imposta, cioè l’impresa. Ma che costituisce un importante precedente perché il principio, in astratto, vale per tutti.
E soprattutto vale per il futuro, quando verranno ridisegnati i confini del credito d’imposta, come sembra stia per avvenire con le modifiche che il Governo sta discutendo in relazione al testo del decreto legge maggio (ex aprile), nelle quali, oltre alla maxi detrazione del 110% per eco e sisma bonus, è prevista una nuova disciplina per far circolare il credito fiscale, che potrebbe estendersi anche ai lavori di recupero edilizio.
In ogni caso, anche sulla base della normativa oggi in vigore, la posizione delle Entrate permetterà ai condòmini di migliorare sensibilmente la propria posizione nelle trattative per ottenere lo sconto in fattura o cedere il credito, trattative che spesso spingono l’impresa a presentare preventivi che tengano conto degli alti oneri fiscali che implica la gestione di un credito ingombrante a fronte di un fatturato spesso piuttosto esiguo.
La possibilità della “distribuzione” ottimale degli importi del credito fiscale “acquistato” o trasformato nello sconto in fattura sarà infatti una carta in più da giocare per convincere l’impresa ad accettarlo senza alzare troppo i costi.