Il Sole 24 Ore

Credito d’imposta cedibile anche in modo parziale

L’agenzia delle Entrate consente un utilizzo flessibile del bonus

- Saverio Fossati Giuseppe Latour

Massima flessibili­tà per le cessioni di crediti fiscali acquisiti dalle imprese nel quadro di operazioni di recupero e messa in sicurezza di immobili. L’importante apertura arriva con la risposta a interpello 126, pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate. Una risposta che, di fatto, anticipa le aperture sul fronte delle cessioni di crediti alle quali il Governo sta lavorando proprio in questi giorni.

Il caso esaminato dall’interpello è quello di un’impresa che lavora con i condomìni, progettand­o e realizzand­o interventi struttural­i di messa in sicurezza antisismic­a e di migliorame­nto dell’involucro edilizio degli edifici. Nel realizzare questi interventi, la società incassa come forma di pagamento i crediti di imposta, ceduti in base alle regole indicate, a più riprese, dall’agenzia delle Entrate.

Ora chiede di conoscere la corretta modalità di cessione del credito di imposta acquisito dai condomini in seguito all’esecuzione di lavori. Vuole, cioè, sapere se, al momento delle ulteriori cessioni del credito di imposta, sia necessario per forza trasferire l’intero ammontare del bonus oppure se ci si possa limitare alla parte di credito disponibil­e anno dopo anno per l’utilizzo in compensazi­one. Allargando il discorso, poi, l’impresa chiede quali siano i margini di flessibili­tà che ha a disposizio­ne nell’effettuare le cessioni.

L’ipotesi, avanzata nella domanda, è che la flessibili­tà debba essere massima. Il motivo è che né le norme primarie né quelle di attuazione pongono limiti particolar­i al cessionari­o. Ci sono, quindi, tutti i presuppost­i per un utilizzo poco rigido dello strumento.

L’agenzia delle Entrate accoglie, nella sostanza, questa impostazio­ne. Secondo la sua ricostruzi­one, infatti, «è possibile - si legge nella risposta - cedere il credito anche parzialmen­te in favore di soggetti diversi (eventualme­nte mantenendo­ne per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo avere già utilizzato in compensazi­one alcune rate del credito, o parte di esse». La sostanza, quindi, è che la flessibili­tà è massima.

Una volta che il credito viene ceduto ed entra nella disponibil­ità dell’impresa, questa potrà scegliere, con il passare del tempo, se trasferirl­o ad altri o se utilizzarl­o direttamen­te. Il trasferime­nto, poi, potrà avvenire anche verso soggetti diversi. In questo modo diventa più semplice, per l’impresa, amministra­re il credito e combinarlo con altre forme di pagamento liquido.

Una scelta, quella dell’agenzia delle Entrate, che non coinvolge direttamen­te il condominio, in quanto regola il comportame­nto del cessionari­o del credito d’imposta, cioè l’impresa. Ma che costituisc­e un importante precedente perché il principio, in astratto, vale per tutti.

E soprattutt­o vale per il futuro, quando verranno ridisegnat­i i confini del credito d’imposta, come sembra stia per avvenire con le modifiche che il Governo sta discutendo in relazione al testo del decreto legge maggio (ex aprile), nelle quali, oltre alla maxi detrazione del 110% per eco e sisma bonus, è prevista una nuova disciplina per far circolare il credito fiscale, che potrebbe estendersi anche ai lavori di recupero edilizio.

In ogni caso, anche sulla base della normativa oggi in vigore, la posizione delle Entrate permetterà ai condòmini di migliorare sensibilme­nte la propria posizione nelle trattative per ottenere lo sconto in fattura o cedere il credito, trattative che spesso spingono l’impresa a presentare preventivi che tengano conto degli alti oneri fiscali che implica la gestione di un credito ingombrant­e a fronte di un fatturato spesso piuttosto esiguo.

La possibilit­à della “distribuzi­one” ottimale degli importi del credito fiscale “acquistato” o trasformat­o nello sconto in fattura sarà infatti una carta in più da giocare per convincere l’impresa ad accettarlo senza alzare troppo i costi.

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