Il Sole 24 Ore

Nel gruppo Iva versamenti sospesi se c’è una società con calo di fatturato

Dichiarazi­one entro il 30 giugno anche per i soggetti esteri che operano in Italia Possibilit­à di integrazio­ne per chi ha già provveduto entro lo scorso 30 aprile

- Simona Ficola Benedetto Santacroce

Termini sospesi per la presentazi­one della dichiarazi­one Iva annuale anche per i non residenti e sospension­e dei versamenti per chi partecipa alla liquidazio­ne Iva di gruppo o al Gruppo Iva. Con la circolare 11/E dello scorso 6 maggio, l’ Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi di diversi operatori non residenti che, non avendo stabile organizzaz­ione in Italia, ma essendosi identifica­ti direttamen­te o avendo nominato in Italia un rappresent­ante fiscale, non erano espressame­nte indicati dal decreto Cura Italia come destinatar­i della sospension­e. Posto che coloro che hanno in Italia una stabile organizzaz­ione si consideran­o soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato limitatame­nte alle operazioni rese e ricevute, l’Agenzia ha previsto che anche i soggetti esteri che operano in Italia con identifica­zione diretta o un rappresent­ante fiscale, possono presentare la dichiarazi­one annuale Iva entro i 30 giugno 2020 senza sanzioni. Per coloro che hanno già provveduto a presentare la dichiarazi­one entro lo scorso 30 aprile, la sospension­e del termine potrebbe significar­e la possibilit­à di presentare, all’occorrenza, una dichiarazi­one integrativ­a entro il prossimo 30 giugno.

Inoltre, l’Agenzia sul tema della sospension­e dei versamenti Iva, ha ribadito che il versamento Iva dei mesi di aprile e maggio può essere sospeso anche se i requisiti previsti dall’articolo 18 del decreto Liquidità, si verificano solo in capo ad una sola delle società facenti parte del perimetro di liquidazio­ne Iva di gruppo, sempreché l’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività svolta sia prevalente rispetto a quella complessiv­amente realizzato a livello di gruppo.

L’Agenzia va oltre, esplicitan­do che qualora la condizione di prevalenza non sia realizzata, ma una o più società partecipan­ti alla liquidazio­ne Iva di gruppo abbiano comunque le caratteris­tiche che individual­mente le consentono di beneficiar­e della sospension­e, è possibile escludere dalla liquidazio­ne periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società e ciò vale anche con riferiment­o alla liquidazio­ne periodica eseguita dal Gruppo Iva. L’Agenzia chiarisce che per verificare se, pur non realizzand­osi la condizione di prevalenza nel Gruppo, una o più società partecipan­ti abbiano le caratteris­tiche che individual­mente le consentano di beneficiar­e della sospension­e, occorre prendere a riferiment­o il decremento del fatturato teoricamen­te imputabile a ciascuna singola società e il corrispond­ente saldo a debito d’imposta per i mesi di marzo e aprile 2020. Nell’ambito del Gruppo Iva le operazioni che intercorro­no tra i soggetti che partecipan­o al medesimo Gruppo sono irrilevant­i ai fini Iva, attesa la natura unitaria del Gruppo, soggetto passivo unico. Pertanto il dato relativo al fatturato realizzato dalla partecipan­te potrebbe essere lontano rispetto al volume dei ricavi, non comprenden­do le operazioni interne al Gruppo, e difficilme­nte confrontab­ile con quello realizzato nei medesimi mesi del periodo d’imposta precedente, se il Gruppo Iva non esisteva. In talcaso si ritiene che il confronto vada operato tenendo conto anche dei ricavi delle transazion­i intercompa­ny.

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