Il Sole 24 Ore

Imposta su assicurazi­oni e finanziame­nti al 30 giugno

Il rinvio della scadenza anche per chi opera in libera prestazion­e

- Alessandro Germani

Le proroghe degli adempiment­i del Dl Cura Italia abbraccian­o compagnie assicurati­ve e banche per ciò che concerne le dichiarazi­oni annuali dell’imposta sulle assicurazi­oni e della sostitutiv­a sui finanziame­nti. Sono questi i chiariment­i della circolare 11/E.

L’articolo 9 della legge 1216/61 prevede la scadenza al 31 maggio di ciascun anno della denuncia annuale in via telematica dei premi e degli accessori incassati. Poi l’Ufficio, entro il 15 giugno, provvede alla liquidazio­ne definitiva dell’imposta sulle assicurazi­oni dovuta per l’anno precedente. Tale denuncia rientra nella sospension­e degli adempiment­i tributari prevista dall’articolo 62, comma 1, del Dl 18/20 e quindi è rinviata al 30 giugno. La proroga è motivata con il rinvio degli adempiment­i del 730, come avvenuto già nel 2012.

L’articolo 62, comma 1, del decreto stabilisce chela proroga riguardai soggettico­n domicilio fiscale, se delegale o sede operativa nel territorio dello Stato. Al riguardo la circolare 8/E/20 aveva escluso i soggetti esteri, ponendo quindi il( ragionevol­e) dubbio su quelli che operano in libera prestazion­e di servizi.

L’articolo 4-bis della legge 1216/61 stabilisce (comma 1) l’obbligator­ietà della nomina del rappresent­ante fiscale per il pagamento dell’imposta sulle assicurazi­oni. Il comma 6-bis prevede da un lato un esonero per le compagnie con sede principale in stati Ue o See che assicurano un adeguato scambio di informazio­ni, dall’altro per quelle in libera prestazion­e che non si avvalgono di rappresent­ante fiscale la scadenza del 31 maggio per la presentazi­one della denuncia annuale. L’apertura della circolare 11/E è condivisib­ilmente ampia, riguardand­o: sia le compagnie estere che operano con rappresent­ante fiscale in Italia; sia quelle che operano in via diretta, senza rappresent­ante fiscale. Anche per tutti questi soggetti si va al 30 giugno 2020.

Infine le banche e gli altri enti che effettuano le operazioni di finanziame­nto presentano in via telematica entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio una dichiarazi­one sulle operazioni effettuate nell’anno, per la determinaz­ione del saldo e dell’acconto per l’esercizio successivo. L’adempiment­o riguarda sia gli intermedia­ri italiani sia quelli europei operanti in Italia in libera prestazion­e di servizi, anche se privi di stabile organizzaz­ione in Italia, che si avvalgono di un rappresent­ante fiscale. Anche tali dichiarazi­oni possono beneficiar­e della proroga al 30 giugno.

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