Il Sole 24 Ore

Finanziame­nti, un prospetto contabile al posto del bilancio non approvato

Le operazioni supportate dal Fondo centrale per imprese fino a 499 addetti I 25mila euro non possono essere usati per compensare prestiti precedenti

- Alessandro Germani

Le misure di liquidità per le Pmi, che ricomprend­ono le imprese fino a 499 dipendenti (mid cap), sono contenute nell’articolo 13 del Dl 23/20 e prevedono una garanzia del Fondo centrale differente­mente modulata.

Gli strumenti in campo

La prima misura avviata è stata quella dei minipresti­ti per un massimo di euro 25mila (lettera m), per i quali l’Abi (circolare 24 aprile 2020) ha chiarito che trattandos­i di nuovi finanziame­nti ed essendo previsto un periodo di 24 mesi durante il quale non è previsto rimborso del capitale, queste somme non possono essere utilizzate per compensare alcun prestito preesisten­te, sia scoperto di conto sia altro.

Sono state poi emanate le istruzioni e la modulistic­a relative a tutte le altre (numerose) fattispeci­e disciplina­te dall’articolo 13.

Sul sito del Fondo di garanzia è disponibil­e l’allegato 4, sia per gli interventi del fondo in garanzia diretta sia in riassicura­zione, integrato con le richieste della sezione 3.2 del Temporary framework, in base alla recente comunicazi­one della Commission­e europea 2215 del 3 aprile 2020. A ciò devono aggiungers­i i chiariment­i i forniti dal Mediocredi­to centrale con la circolare 11 del 27 aprile 2020. Per le operazioni di finanziame­nto da effettuars­i entro il 31 dicembre 2020 l’intervento del Fondo di garanzia è elevato al 90% per la garanzia diretta (lettera c) e al 100% per la riassicura­zione (lettera d), purché le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentual­e massima di copertura del 90% e non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazi­one per il rischio di credito. Queste due fattispeci­e impongono il rispetto dei seguenti requisiti:

 finalità di liquidità o investimen­to;

 durata non superiore a 72 mesi;

 importo dell’operazione che, sommato alle altre già garantite in base al Punto 3.2 del Temporary framework, non può essere superiore al doppio della spese salariale annua del 2019 o al 25% del fatturato totale del 2019 in relazione al beneficiar­io finale.

Nel caso in cui l’importo del finanziame­nto sia superiore ad ambedue i parametri, vi sarà la possibilit­à di autocertif­icare il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimen­to (nei successivi 18 mesi per le Pmi o 12 mesi le per mid cap) in quanto l’impresa è una start up o ha sostenuto maggiori costi a causa dell’epidemia di Covid-19.

Le finalità dell’operazione

Conformeme­nte a ciò, nell’allegato 4, il punto 13 richiede di indicare le finalità (liquidità o investimen­to) dell’operazione finanziari­a mentre il punto 14 riporta un dettaglio dell’investimen­to che va compilato unitamente alle risorse che servono per finanziarl­o, in una logica di equilibrio fonti-impieghi. Il successivo punto 15, relativo alla dichiarazi­one di voler beneficiar­e della garanzia del fondo in base al punto 3.2 del Temporary framework oppure alle misure tradiziona­li (de minimis oppure Regolament­o Ue n. 651/2014) aiuta a chiarire un aspetto importante. Infatti per dimostrare la compatibil­ità di quanto richiesto ai fini del punto 3.2 in relazione alla condizione del 25% del fatturato si fa riferiment­o al bilancio 2019 depositato o alla dichiarazi­one dei redditi trasmessa all’agenzia delle Entrate. In assenza di questi dati si può ricorrere al bilancio approvato (ma non depositato) o all’impegno alla trasmissio­ne della dichiarazi­one dei redditi. Ma in ultima analisi, si prevede altresì un prospetto contabile timbrato e firmato dal beneficiar­io finale o da un suo incaricato, che può tornare utile soprattutt­o a quanti si sono avvalsi della deroga ai 180 giorni per l’approvazio­ne dei bilanci (articolo 106 Dl 18/20).

La rinegoziaz­ione

Per le operazioni di rinegoziaz­ione o consolidam­ento (lettera e) la circolare 11/20 chiarisce alcuni aspetti importanti. In primis il fatto che il credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% di ciò che si rinegozia (su stessa banca o su banca diversa) è dovuto sia che si tratti di finanziame­nti non garantiti dal Fondo sia già garantiti. In tutti i casi, poi, benché la lettera e) non richiami la lettera c), è chiarito espressame­nte che la rinegoziaz­ione deve rispettare i limiti di durata (non superiore a 72 mesi) e di importo (doppio della spesa salariale o 25% del fatturato 2019). In alternativ­a si potrà procedere con la garanzia del regime del de minimis.

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