Finanziamenti, un prospetto contabile al posto del bilancio non approvato
Le operazioni supportate dal Fondo centrale per imprese fino a 499 addetti I 25mila euro non possono essere usati per compensare prestiti precedenti
Le misure di liquidità per le Pmi, che ricomprendono le imprese fino a 499 dipendenti (mid cap), sono contenute nell’articolo 13 del Dl 23/20 e prevedono una garanzia del Fondo centrale differentemente modulata.
Gli strumenti in campo
La prima misura avviata è stata quella dei miniprestiti per un massimo di euro 25mila (lettera m), per i quali l’Abi (circolare 24 aprile 2020) ha chiarito che trattandosi di nuovi finanziamenti ed essendo previsto un periodo di 24 mesi durante il quale non è previsto rimborso del capitale, queste somme non possono essere utilizzate per compensare alcun prestito preesistente, sia scoperto di conto sia altro.
Sono state poi emanate le istruzioni e la modulistica relative a tutte le altre (numerose) fattispecie disciplinate dall’articolo 13.
Sul sito del Fondo di garanzia è disponibile l’allegato 4, sia per gli interventi del fondo in garanzia diretta sia in riassicurazione, integrato con le richieste della sezione 3.2 del Temporary framework, in base alla recente comunicazione della Commissione europea 2215 del 3 aprile 2020. A ciò devono aggiungersi i chiarimenti i forniti dal Mediocredito centrale con la circolare 11 del 27 aprile 2020. Per le operazioni di finanziamento da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020 l’intervento del Fondo di garanzia è elevato al 90% per la garanzia diretta (lettera c) e al 100% per la riassicurazione (lettera d), purché le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura del 90% e non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Queste due fattispecie impongono il rispetto dei seguenti requisiti:
finalità di liquidità o investimento;
durata non superiore a 72 mesi;
importo dell’operazione che, sommato alle altre già garantite in base al Punto 3.2 del Temporary framework, non può essere superiore al doppio della spese salariale annua del 2019 o al 25% del fatturato totale del 2019 in relazione al beneficiario finale.
Nel caso in cui l’importo del finanziamento sia superiore ad ambedue i parametri, vi sarà la possibilità di autocertificare il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento (nei successivi 18 mesi per le Pmi o 12 mesi le per mid cap) in quanto l’impresa è una start up o ha sostenuto maggiori costi a causa dell’epidemia di Covid-19.
Le finalità dell’operazione
Conformemente a ciò, nell’allegato 4, il punto 13 richiede di indicare le finalità (liquidità o investimento) dell’operazione finanziaria mentre il punto 14 riporta un dettaglio dell’investimento che va compilato unitamente alle risorse che servono per finanziarlo, in una logica di equilibrio fonti-impieghi. Il successivo punto 15, relativo alla dichiarazione di voler beneficiare della garanzia del fondo in base al punto 3.2 del Temporary framework oppure alle misure tradizionali (de minimis oppure Regolamento Ue n. 651/2014) aiuta a chiarire un aspetto importante. Infatti per dimostrare la compatibilità di quanto richiesto ai fini del punto 3.2 in relazione alla condizione del 25% del fatturato si fa riferimento al bilancio 2019 depositato o alla dichiarazione dei redditi trasmessa all’agenzia delle Entrate. In assenza di questi dati si può ricorrere al bilancio approvato (ma non depositato) o all’impegno alla trasmissione della dichiarazione dei redditi. Ma in ultima analisi, si prevede altresì un prospetto contabile timbrato e firmato dal beneficiario finale o da un suo incaricato, che può tornare utile soprattutto a quanti si sono avvalsi della deroga ai 180 giorni per l’approvazione dei bilanci (articolo 106 Dl 18/20).
La rinegoziazione
Per le operazioni di rinegoziazione o consolidamento (lettera e) la circolare 11/20 chiarisce alcuni aspetti importanti. In primis il fatto che il credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% di ciò che si rinegozia (su stessa banca o su banca diversa) è dovuto sia che si tratti di finanziamenti non garantiti dal Fondo sia già garantiti. In tutti i casi, poi, benché la lettera e) non richiami la lettera c), è chiarito espressamente che la rinegoziazione deve rispettare i limiti di durata (non superiore a 72 mesi) e di importo (doppio della spesa salariale o 25% del fatturato 2019). In alternativa si potrà procedere con la garanzia del regime del de minimis.