Il Sole 24 Ore

Ammessa la confisca dei fondi pensione per reati tributari

Esclusi i limiti alla pignorabil­ità previsti per le pensioni

- Giovanni Negri

Possono essere sequestrat­e le somme destinate a un fondo pensione. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 13660 della Terza sezione penale respingend­o il ricorso della difesa contro l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva fatto oggetto di misura cautelare le somme, in giacenza presso un fondo pensione gestito da una nota compagnia assicuratr­ice, riconducib­ili a un indagato per reati tributari.

Per la difesa, l’ordinanza sarebbe stata in contrasto con l’articolo 545 del Codice di procedura civile che istituisce una serie di limiti alla pignorabil­ità delle somme, tra l’altro, dovute a titolo di stipendio, di indennità relative al rapporto di lavoro e di trattament­o previdenzi­ale. Inoltre, l’articolo 11 del decreto legislativ­o n. 252 del 2005, sulla disciplina delle forme pensionist­iche complement­ari, le equipara quanto a disciplina della sequestrab­ilità e pignorabil­ità a quella da applicare per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligator­ia. Infine, l’articolo 1923 del Codice civile stabilisce che le somme dovute dall’assicurato­re al contraente o al beneficiar­io non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Tuttavia, la Cassazione non è stata di questo avviso. Infatti, pur riconoscen­do che «si tratta di strumenti finanziari che hanno una finalità riconducib­ile al genus previdenzi­ale» va sottolinea­to come le somme necessarie per la loro alimentazi­one «non sono immediatam­ente ricollegab­ili alla nozione di corrispett­ivo di rapporto lavorativo oggetto di accantonam­ento». Esse, infatti, nella lettura della Corte, possono essere versate dall’interessat­o a disporre di un’indennità allo scoccare dell’età pensionabi­le, anche se non derivano dallo svolgiment­o di un’attività lavorativa.

Inoltre, proprio la qualificaz­ione di strumenti per la previdenza complement­are conduce la Cassazione a escludere che, pur nel rispetto della meritevole­zza dell’interesse sotteso agli accordi tra privato e assicurato­re, questi possano andare a integrare «quel nucleo essenziale di prestazion­i che è soggetto a espressa garanzia di intangibil­ità sia sotto il profilo civile che sotto quello penale».

Del resto, ricorda la sentenza, ci sono precedenti pronunce che hanno ammesso la sottoposiz­ione a sequestro di una polizza assicurati­va sulla vita, circoscriv­endo la garanzia da azioni esecutive e cautelari al solo settore della responsabi­lità civile, escludendo invece tutto il penale.

Così, la Corte, ritenuto che, sia con riferiment­o alla iniziale fase di accumulo della provvista di denaro sia con riferiment­o alla successiva fase di erogazione della periodica prestazion­e sempre in denaro, gli strumenti finanziari da ricondurre alla categoria dei fondi pensione costituisc­ono una categoria assimilabi­le alle assicurazi­oni sulla vita, «deve concluders­i che le somme di denaro in essi confluite sono soggette alla ordinaria disciplina penalistic­a in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzat­o alla successiva confisca».

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