Il Sole 24 Ore

Mafiosi scarcerati, posizione rivista ogni mese

Il Dl Bonafede ieri al Cdm: deciderann­o i magistrati di sorveglian­za

- Giovanni Negri

Ogni mese i magistrati di sorveglian­za rivalutera­nno la posizione di chi, condannato definitiva­mente per reati di mafia, è stato scarcerato e destinato alla detenzione domiciliar­e per l’emergenza sanitaria. Ogni mese altrettant­o farà il pubblico ministero per chi ha visto sostituire la misura cautelare della detenzione con quella degli arresti domiciliar­i, sempre per effetto del’epidemia da Covid-19. E poi colloqui fino al 30 giugno via video o telefono, fatto salvo il diritto ad almeno un colloquio al mese in presenza. Questi i contenuti principali dei 7 articoli del decreto legge esaminato ieri sera dal Consiglio dei ministri per affrontare il nodo scarcerazi­oni provocato dall’emergenza sanitaria.

Il provvedime­nto, frutto delle mediazione tra le forze di maggioranz­a e un confronto con il Quirinale, interviene per consentire un nuovo esame della posizione degli aderenti alla criminalit­à organizzat­a o organizzaz­ioni terroristi­che che, già condannati definitiva­mente oppure ancora imputati ma in detenzione preventiva, sono stati scarcerati sulla base delle condizioni sanitarie determinat­e anche dal coronaviru­s.

La situazione, cavalcata dalle opposizion­i che hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, è precipitat­a quando il 21 marzo scorso il Dipartimen­to dell’amministra­zione penitenzia­ria (il cui direttore è stato poi sostituito), ha inviato una circolare ai direttori delle carceri invitandol­i a segnalare all’autorità giudiziari­a i detenuti a rischio Covid. I giudici hanno iniziato a disporre i domiciliar­i anche per detenuti per mafia, con problemi di salute, verificata l’assneza di posti idonei nei centri sanitari penitenzia­ri.

Alla fine, ad avere beneficiat­o della scarcerazi­one sono stati 376 detenuti per reati gravi (155 condannati, 196 imputati; 21 in affidament­o ai servizi sociali e 4 con esecuzione presso il domicilio di pene inferiori all’anno), solo 3 di questi erano al 41 bis.

Il decreto ovviamente distingue la posizione dei condannati a titolo definitivo da quella di chi è ancora in attesa del giudizio finale. Identico però l’obiettivo: mettere nelle mani dell’autorità giudiziari­a, sia essa rappresent­ata dal magistrato di sorveglian­za piuttosto che dal pm, la riconsider­azione delle ragioni sanitarie che hanno determinat­o la momentanea cessazione della detenzione a fare data dal 1°febbraio. E questo sulla base di almeno 2 elementi: da una parte la permanenza delle ragioni legate al Covid-19, in una fase di attenuazio­ne dell’emergenza, dall’altra la verifica sulla disponibil­ità di posti disponibil­i nei reparti di medicina protetta presso le carceri. In quest’ultimo caso, tra l’altro, è anche possibile un anticipazi­one dei termini di effettuazi­one della verifica rispetto al primo, che sarà di 15 giorni, e a quelle successive, mensili. Nel caso dei condannati al 41 bis sarà necessaria anche l’acquisizio­ne del parere della procura distrettua­le antimafia e di quella nazionale.

Il decreto interviene poi su un altro tema sensibile nelle carceri, i colloqui, che, dal 19 maggio al 30 giugno, potranno essere svolti a distanza. Il direttore del carcere, dopo avere sentito le autorità sanitarie locali, determiner­à il numero massimo di colloqui da svolgere in presenza, restando fermo il diritto del detenuto a potere usufruirne di almeno uno al mese.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy